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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20379/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

impugnazione della condanna per il reato di cui all'art. 600-ter c.p. per produzione di materiale pornografico con minore: si eccepisce errata interpretazione del concetto di "utilizzazione" della minore (invocando l'indirizzo delle Sezioni Unite n. 4616/2021), riconoscimento di un valido consenso della minore e della natura di pornografia "domestica"/privata, assenza di coercizione o condizionamento, vizio di motivazione sull'accertamento delle modalità di induzione e del rapporto di affidamento, mancata motivazione circa l'elemento soggettivo (volontà di impiegare la minore per finalità pornografiche) e domanda di applicazione delle attenuanti generiche nella massimo della loro estensione

La decisione

la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per carenza di specificità e per mancata allegazione di atti essenziali; ha ritenuto fondati (in parte) il secondo e il terzo motivo, censurando la motivazione della Corte territoriale come "scarna e intrinsecamente contraddittoria" con riferimento alla prova dell'induzione e al giudizio sul consenso della minore, e ha richiamato il principio che per la configurazione della fattispecie di cui all'art. 600-ter c.p. è necessario un rigoroso accertamento della "utilizzazione" (valutazione del contesto, età, maturità, dipendenza, differenziale di potere, tecniche di manipolazione o ricatto affettivo, ecc.); il quarto motivo (sull'elemento soggettivo) è stato ritenuto inammissibile per mancata devoluzione in appello; la questione relativa alle attenuanti generiche è stata assorbita dalle statuizioni precedenti. In conseguenza la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sui profili indicati

Norme richiamate

  • art. 600-ter cod. pen.

    La rilevanza penale della produzione di materiale pornografico con minorenne dipende dalla "utilizzazione" del minore: il consenso del minore non basta di per sé a escludere il reato ove siano accertabili forme di manovra, sfruttamento, coercizione o condizionamento

  • art. 609-quater cod. pen.

    Richiamato come parametro d'analogia per individuare contesti in cui la volontà del minore è certamente coartata (approfittamento, abuso di poteri, condizioni di fiducia), utili alla valutazione dell'eventuale utilità/induzione

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche; la Corte osserva che la valutazione della loro misura deve considerare la globalità della condotta e la personalità dell'imputato ma la questione è stata assorbita e rinviata con il merito

  • art. 165 disp. att. c. proc. pen.

    Principio di autosufficienza del ricorso: il ricorrente deve indicare e, se necessario, allegare gli atti che ritiene travisati; la mancata allegazione di atti rilevanti può portare a inammissibilità per aspecificità

  • artt. 606, comma 3 e 609, comma 2 cod. proc. pen.

    Limitano la sindacabilità in Cassazione di questioni non devolute alla Corte d'appello: punti non denunciati in appello non possono essere valutati in cassazione e rendono i motivi inammissibili

  • Sez. U, n. 4616 del 28/10/2021 (giurisprudenza)

    Interpretazione sulla distinzione tra consenso del minore e "utilizzazione": occorre un accertamento complessivo del contesto socio-familiare, della maturità e di eventuali forme di coercizione o condizionamento per escludere l'utilizzazione penalmente rilevante

  • Sez. U, n. 51815 del 2018 (giurisprudenza)

    Affermata la regola che il discrimine tra penalmente rilevante e irrilevante non è il consenso in quanto tale ma la configurabilità dell'utilizzazione del minore

  • Sez. 3, n. 32175 del 18/06/2025 (giurisprudenza)

    Conferma la necessità di un esame rigoroso della situazione del minore (maturità, condizionamenti, dipendenza) anche quando si tratta di minori infradiciottenni

Massime di principio

  • Per i reati di produzione di materiale pornografico con minore l'elemento decisivo è la "utilizzazione": il consenso del minore, anche se sopra l'età del consenso, non esclude automaticamente la rilevanza penale se sussistono forme di condizionamento, manipolazione o sfruttamento
  • Il giudice deve compiere un accertamento approfondito e contestualizzato (età, maturità, rapporto di dipendenza, differenziale di potere, tecniche di persuasione o ricatto affettivo, contesto familiare e temporale) prima di escludere l'utilizzazione
  • La prova dell'induzione o della manipolazione richiede elementi coerenti e temporalmente attinenti (messaggi, chat, scambi contemporanei alle immagini); documenti o epistole anteriori non datati e non coevi hanno scarsissimo valore probatorio se non adeguatamente collegati ai fatti contestati
  • In Cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: occorre indicare e allegare gli atti che si ritengono travisati; la mancata allegazione può determinare l'inammissibilità per aspecificità
  • Non possono essere esaminate da Cassazione questioni che non sono state devolute alla Corte d'appello (nuove censure non formulate in appello sono inammissibili)
  • Sulle attenuanti generiche il giudice deve ponderare la personalità e la condotta dell'imputato nella loro globalità; tuttavia la rivalutazione della sanzione può rendersi necessaria se il giudice di merito rivede la qualificazione dell'elemento psicologico o la sussistenza dell'utilizzazione

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