Ordinanza n. 1291/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di revoca n. -OMISSIS- imm del permesso di soggiorno di lungo periodo n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Milano in data 30.07.2024 e notificato al ricorrente in data 05.08.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano con cui era stato revocato il suo permesso di soggiorno di lungo periodo, proponendo anche domanda cautelare collegiale. Il ricorso conteneva, inoltre, un'istanza di fissazione d'udienza sottoscritta digitalmente e depositata il 11 ottobre 2024 insieme al ricorso. Tuttavia, nel ModuloDepositoRicorso era stata indicata erroneamente l'assenza sia della domanda cautelare collegiale sia, secondo le informazioni risultanti dal sistema, dell'istanza di fissazione d'udienza. L'istanza di fissazione non era stata depositata mediante l'apposito ModuloDepositoAtto. Poiché il sistema informativo aveva considerato il ricorso privo dell'istanza di fissazione, il Presidente del TAR aveva dichiarato la perenzione del giudizio per mancata presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 81, comma 1, c.p.a. Il ricorrente ha proposto opposizione al decreto di perenzione, deducendo la persistenza dell'interesse alla decisione, e ha chiesto il rinvio della camera di consiglio in ragione dei possibili riflessi di una prossima udienza davanti al Tribunale di sorveglianza di Milano. Il TAR ha ritenuto infondata la richiesta di rinvio, poiché le circostanze relative al procedimento di sorveglianza non incidevano sulla decisione dell'opposizione.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio, ritenendo che la decisione sull'opposizione al decreto di perenzione non dovesse essere ritardata e che gli eventuali esiti del procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza fossero irrilevanti. Nel merito dell'opposizione, ha dato prevalenza al contenuto effettivo degli atti processuali depositati e sottoscritti digitalmente rispetto alle informazioni erroneamente inserite nei moduli telematici. Le regole tecniche del processo amministrativo telematico hanno, infatti, una funzione strumentale di traduzione del contenuto del deposito in informazioni digitali e non possono modificare la sostanza degli atti regolata dal codice del processo amministrativo. L'erronea compilazione dei moduli, pur colpevole e potenzialmente rilevante per valutare la negligenza della parte e del difensore, non ha impedito di riconoscere l'effettiva esistenza dell'istanza di fissazione d'udienza, che risultava sottoscritta digitalmente e depositata insieme al ricorso. L'opposizione al decreto di perenzione è stata pertanto accolta. È stata fissata per il 9 aprile 2026 l'udienza camerale per la trattazione della domanda cautelare collegiale. La decisione sulle spese della fase è stata rinviata al merito; il TAR ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 81, comma 1, c.p.a.
mancata presentazione dell'istanza di fissazione
La mancata presentazione dell'istanza di fissazione d'udienza costituisce presupposto per la dichiarazione di perenzione; nel caso concreto, tale presupposto è stato escluso perché l'istanza risultava effettivamente depositata insieme al ricorso.
art. 6 dell'allegato 2 al DPCS 28 luglio 2021
Regole tecniche sul processo amministrativo telematico
La presentazione degli atti e delle istanze deve avvenire secondo i moduli telematici previsti dalle specifiche tecniche, ma l'inosservanza delle modalità di compilazione non altera il contenuto sostanziale dell'atto effettivamente depositato.
art. 2 dell'allegato 2 al DPCS 28 luglio 2021
le regole tecniche del processo amministrativo assolvono unicamente alla funzione tecnica di consentire al sistema informativo della giustizia amministrativa di tradurre in informazioni digitali il contenuto del deposito
Le regole tecniche hanno funzione strumentale e non possono mutare la sostanza degli atti processuali, quale risulta dal loro contenuto effettivo e dalla sottoscrizione digitale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare la parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo telematico, l'erronea compilazione dei moduli di deposito non può attribuire all'atto un contenuto sostanziale diverso da quello risultante dal documento informatico effettivamente depositato e sottoscritto digitalmente.
- Le regole tecniche sul deposito telematico hanno funzione strumentale di trasmissione e indicizzazione delle informazioni e non possono derogare alle norme primarie del processo amministrativo né cancellare gli effetti sostanziali di un'istanza contenuta nell'atto depositato.
- La presenza, nel fascicolo processuale, di un'istanza di fissazione d'udienza sottoscritta digitalmente e depositata insieme al ricorso esclude la perenzione per mancata presentazione dell'istanza, anche quando il modulo telematico abbia trasmesso al sistema un'informazione erronea o incompleta.
- L'erronea compilazione dei moduli telematici può comunque rilevare nella valutazione della negligenza del difensore e del comportamento processuale della parte, soprattutto quando l'errore non venga successivamente segnalato alla segreteria e la parte non verifichi l'esito del deposito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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