Sentenza del 05/05/2015 n. 985 - Comm. Trib. Prov. Genova
Accertamento - cessione terreno edificabile - plusvalenza - utilizzo valore ai fini imposta di registro - automatismo - non sussiste - illegittimità -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento fondato automaticamente sul valore dichiarato o accertato ai fini dell'imposta di registro è stato ritenuto illegittimo. Ai fini della tassazione della plusvalenza, l'Amministrazione deve accertare la differenza tra il costo di acquisto e il corrispettivo di cessione, senza poter sostituire automaticamente tali dati con il valore di mercato utilizzato per l'imposta di registro.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento di una plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile. L'Amministrazione avrebbe utilizzato il valore attribuito al terreno ai fini dell'imposta di registro come base automatica per determinare la plusvalenza. La sentenza esclude tale automatismo, poiché i criteri di determinazione del valore del bene variano a seconda del tributo applicato: per l'imposta di registro rileva il valore di mercato del bene trasferito, mentre per la plusvalenza occorre verificare la differenza effettiva tra il prezzo di acquisto e il prezzo di cessione.
Massime di principio
- Il valore accertato ai fini dell'imposta di registro non determina automaticamente la plusvalenza imponibile ai fini delle imposte sui redditi.
- Ogni imposta deve essere applicata secondo i propri presupposti e criteri di determinazione della base imponibile.
- Per calcolare una plusvalenza da cessione immobiliare occorre confrontare il costo fiscalmente riconosciuto di acquisto con il corrispettivo effettivo di vendita.
- L'Amministrazione finanziaria può utilizzare il valore di mercato come elemento indiziario, ma deve motivare e provare in modo autonomo l'eventuale maggiore corrispettivo o la maggiore plusvalenza.
- In una situazione analoga, il contribuente può contestare un accertamento che si limiti a recepire automaticamente il valore definito per l'imposta di registro senza dimostrare l'effettivo prezzo di cessione.
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