Sentenza del 20/03/2017 n. 2512 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Stating di società di Comodo - Rigetto degli interpelli disapplicativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società chiedeva la disapplicazione della disciplina sulle società non operative o "di comodo" prevista dall'articolo 30 della legge n. 724/1994, sostenendo che le perdite fiscali e la mancata realizzazione dei ricavi minimi nel triennio 2010-2012 dipendessero da circostanze oggettive ed esterne: crisi dei mercati, fallimento o mancata autorizzazione di progetti imprenditoriali, contenziosi amministrativi, immobili non locabili o non vendibili per lavori di ristrutturazione, mancata agibilità e crisi del settore edilizio. L'Agenzia aveva rigettato l'istanza, ritenendo la società sostanzialmente inattiva e caratterizzata da una gestione passiva di immobili e partecipazioni. In appello ha inoltre sostenuto l'inammissibilità del ricorso contro il diniego e ha valorizzato la mancata impugnazione di precedenti dinieghi relativi a società partecipate.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la decisione di primo grado favorevole alla società. Ha ritenuto impugnabile il diniego dell'interpello disapplicativo, pur non essendo espressamente incluso nell'elenco degli atti dell'articolo 19 del d.lgs. n. 546/1992, perché idoneo a rendere conoscibile al contribuente la posizione dell'Amministrazione su una specifica pretesa tributaria. Nel merito, ha stabilito che lo status di società non operativa deve essere verificato per ciascun periodo d'imposta e non è permanente. La mancata impugnazione di precedenti dinieghi non dimostra la legittimità degli stessi e non preclude la difesa per annualità successive. La società ha fornito documentazione sufficiente a dimostrare che la mancata produzione di ricavi dipendeva da situazioni esterne e oggettive; pertanto non poteva essere qualificata come società di comodo per il periodo considerato. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Articolo 30 della legge n. 724/1994
"In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi [...] la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive"
La norma introduce la disciplina delle società non operative e consente la disapplicazione quando il contribuente dimostra, con riferimento allo specifico periodo d'imposta, l'esistenza di situazioni oggettive che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi o del reddito minimo presunto.
Articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge n. 138/2011
Estende la qualifica di società non operativa alle società in perdita sistematica, tra cui quelle in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi o in perdita in due periodi su tre con reddito inferiore al minimo presunto nel restante periodo.
Articolo 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973
Costituiva il riferimento procedurale per chiedere la disapplicazione delle norme antielusive mediante interpello, sulla base della dimostrazione dell'assenza, nel caso concreto, degli effetti elusivi.
Articolo 19 del d.lgs. n. 546/1992
L'elenco degli atti impugnabili è tassativo, ma può essere interpretato estensivamente per consentire l'impugnazione di atti ulteriori che rendano conoscibile una pretesa tributaria concreta, motivata e attuale.
Articolo 6 del d.lgs. n. 156/2015
"Le risposte alle istanze di interpello [...] non sono impugnabili, salvo le risposte alle istanze presentate ai sensi del comma 2 [...]"
La disciplina sulla non impugnabilità delle risposte agli interpelli, con la relativa eccezione per gli interpelli disapplicativi, non è stata applicata retroattivamente al diniego del 2014, perché entrata in vigore dal 1° gennaio 2016.
Articolo 11 della legge n. 212/2000, come modificato dal d.lgs. n. 156/2015
"Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione [...] anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa"
Per la disciplina vigente dopo la riforma, il contribuente può comunque provare in sede amministrativa o giudiziale l'esistenza delle condizioni per la disapplicazione, anche se l'interpello ha ricevuto risposta negativa.
Articoli 24, 53 e 97 della Costituzione
I principi di tutela giurisdizionale, capacità contributiva e buon andamento dell'amministrazione supportano un'interpretazione non eccessivamente restrittiva degli atti impugnabili, favorendo la tutela anticipata del contribuente.
Massime di principio
- La qualifica di società di comodo o non operativa deve essere valutata annualmente: una precedente qualificazione negativa non determina automaticamente la stessa conclusione per gli esercizi successivi.
- La mancata impugnazione di un precedente diniego di interpello non equivale ad acquiescenza definitiva e non prova la legittimità del provvedimento, né impedisce di contestare la situazione in relazione ad altri periodi d'imposta.
- Per superare la presunzione di non operatività occorre dimostrare con documenti specifici che la mancata produzione dei ricavi minimi dipendeva da circostanze oggettive, esterne e non riconducibili a una scelta meramente passiva o elusiva della società.
- La crisi economica, da sola, è normalmente un'argomentazione generica; può però assumere rilievo se collegata a fatti concreti e documentati, come trattative fallite, contenziosi, mancata agibilità, autorizzazioni negate, lavori indispensabili o impossibilità effettiva di commercializzare gli immobili.
- La gestione di immobili e partecipazioni non implica automaticamente la natura di società di comodo: deve essere valutato il contesto complessivo, inclusi gli investimenti, i progetti imprenditoriali, l'attività svolta e le ragioni documentate della mancata redditività.
- In linea generale, un diniego di interpello può essere contestabile quando esprime una pretesa tributaria concreta e motivata; tuttavia, la disciplina applicabile dipende dalla data dell'interpello e dalle norme vigenti al momento dell'adozione del provvedimento.
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