Cassazione Civile, Sentenza n. 2623/2021 del 04/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa alla tracimazione di liquami dall'impianto fognario comune e al conseguente obbligo di eseguire lavori riparatori (realizzazione di una vasca di raccolta) nonché al risarcimento dei danni patiti dalla AMBRA 83 S.r.l. proprietaria di un locale interrato. Il Condominio Largo dei Levii 19/A impugna la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto unico responsabile ex art. 2051 c.c. e lo aveva condannato a realizzare la vasca e a risarcire i danni, contestando altresì l'interpretazione delle clausole (art. 4 e art. 5) della convenzione del 20/9/1965 fra le società costruttrici, la valutazione delle CTU, la quantificazione dei danni e la decorrenza della prescrizione della pretesa risarcitoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi sette motivi di ricorso ritenendoli inammissibili o infondati (conferma della valutazione di merito sulla responsabilità e sulla misura del danno, non sindacabile in Cassazione se fondato su valutazioni tecniche e di fatto). Ha invece accolto l'ottavo motivo relativo alla prescrizione: la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in caso di illecito permanente, il decorso della prescrizione del risarcimento per equivalente opera "de die in diem" (i danni si maturano nel tempo) e dunque la Corte d'appello deve riesaminare la decorrenza della prescrizione alla luce di tale principio. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per conformarsi ai principi indicati e per riesaminare le questioni pertinenti alla prescrizione e agli eventuali effetti sul decisum.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
Principale parametro di responsabilità: la sentenza di merito ha ritenuto che il Condominio Largo dei Levii 19/A fosse il custode del tratto di fognatura difettoso e quindi responsabile per i danni prodotti dalla cosa in custodia; tale accertamento di fatto è riservato al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione salvo i limiti dell'art. 360 c.p.c.
art. 2058 c.c.
Riferito al risarcimento in forma specifica (obbligo di fare o di reintegrazione): la Corte ha richiamato che l'individuazione degli interventi necessari per la reintegrazione è questione di fatto e tecnica di competenza del giudice di merito.
art. 2935 c.c.
Norma sulla prescrizione: richiamata nella censura sulla decorrenza dei termini; la Cassazione ha rinviato per valutare la decorrenza in presenza di illecito permanente.
art. 2947, comma 1, c.c.
Indica il termine quinquennale per l'azione di responsabilità aquiliana; la Corte ha precisato che, in caso di illecito permanente, la prescrizione dei danni decorre "de die in diem" rispetto ai danni via via prodotti.
art. 700 c.p.c.
Procedura cautelare iniziale: la Corte sottolinea l'autonomia del giudizio cautelare rispetto al merito, e la possibilità di proporre in seguito domande risarcitorie nel processo di cognizione piena; l'omissione dell'indicazione del risarcimento nella domanda cautelare non ha invalidato la domanda di merito.
art. 1362 c.c. e ss.
Regole di interpretazione negoziale: il ricorrente ha invocato diversa interpretazione della convenzione contrattuale (art. 4 vs art. 5), ma la Corte ha ritenuto legittima l'interpretazione della Corte d'appello basata su criteri letterali e logico-sistematici; la valutazione dell'interpretazione del negozio è rimessa al giudice di merito.
Convenzione del 20/9/1965, artt. 4 e 5
art. 5: "ciascuna per proprio conto ed a proprie spese, ad adottare dispositivi atti ad evitare allagamenti dei vani bassi..."
La Corte d'appello ha ricostruito le clausole: art.4 disciplina la manutenzione ordinaria e straordinaria in parti uguali, art.5 impone agli aventi diritto l'obbligo di adottare dispositivi locali; la Corte di Cassazione ha ritenuto plausibile l'interpretazione che attribuisce al singolo condomìnio (19/A) l'onere di realizzare il dispositivo (vasca) a tutela del proprio scantinato.
art. 149-bis c.p.c. e art. 16-ter d.l. n.179/2012 (conv. con L. 221/2012)
Norme sulla notificazione via PEC: la Cassazione ha rilevato che la notifica a casella PEC diversa dal difensore determina nullità (non inesistenza) dell'atto, con effetti processuali rilevanti sul termine di impugnazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Limiti del sindacato di legittimità: l'omesso esame di un fatto decisivo è vizio denunciabile in cassazione solo se il fatto, riconoscibile dagli atti, avrebbe determinato esito diverso; la Corte ha respinto le censure che in realtà chiedevano una rivalutazione delle prove tecniche e di fatto.
art. 115 c.p.c.
Principio di non contestazione: menzionato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto le questioni sollevate non attinenti al decisum e non formulate con la necessaria specificità.
Massime di principio
- In controversie su impianti condominiali occorre distinguere tra parte dell'impianto di uso comune e tratti riconducibili in via esclusiva a singoli condomìni: l'accertamento spettano al giudice di merito e la Cassazione interviene solo per vizi gravi di giuridicità.
- Il principio della responsabilità per la cosa in custodia (art. 2051 c.c.) impone di valutare chi ha il potere materiale e il dovere di vigilanza sul tratto difettoso; obblighi contrattuali tra costruttori possono integrare o chiarire la ripartizione degli oneri, ma la loro interpretazione è rimessa al giudice di merito.
- In presenza di illecito permanente la prescrizione del risarcimento per equivalente decorre "de die in diem" rispetto ai danni mano a mano prodotti, mentre la pretesa volta all'eliminazione dello stato di fatto perdurante va valutata in considerazione della natura continuativa dell'illecito: questa differenza può incidere sulla inerzia estintiva o meno dell'azione.
- Le consulenze tecniche d'ufficio (CTU) hanno rilevanza decisoria ma la loro valutazione e l'eventuale integrazione o rinnovazione sono poteri discrezionali del giudice di merito; le critiche tecniche generiche in Cassazione sono spesso inammissibili.
- Le azioni cautelari (ex art. 700 c.p.c.) sono autonome rispetto al giudizio di merito: è ammesso introdurre in seguito domande risarcitorie anche se non specificamente dedotte nella fase cautelare.
- Le notifiche via PEC a indirizzi non corretti determinano nullità dell'atto; la nullità ha effetti rilevanti sui termini processuali e non è automaticamente sanata dalla costituzione della parte.
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