Sentenza del 17/07/2018 n. 5098 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Ires - Reddito d'impresa - Società in nome collettivo - Costo - Fattura da ricerere - Iscrizione a bilancio come ricavo - Assenza di documentazione - Inerenza - Deducibilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa deduzione è stata negata. È stato affermato che l'onere di provare l'esistenza, l'inerenza e, se contestata, la coerenza economica del costo grava sul contribuente. La mera iscrizione contabile non è sufficiente: occorre documentazione idonea a dimostrare l'importo, la ragione della spesa e il collegamento con l'attività d'impresa. In assenza di tale documentazione, è legittimo disconoscere un costo anche quando sia stato contabilizzato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità di un costo d'impresa relativo a una fattura da ricevere, iscritto in bilancio come costo e collegato a un ricavo. L'Amministrazione finanziaria ne ha contestato la deducibilità per assenza di adeguata documentazione, mancata dimostrazione dell'inerenza e possibile incoerenza economica rispetto ai ricavi o all'oggetto dell'attività. Il contribuente sosteneva che la contabilizzazione fosse sufficiente a comprovare l'esistenza del costo.
Norme richiamate
d.P.R. 917/1986, art. 75
La deducibilità dei componenti negativi del reddito richiede che il contribuente ne dimostri effettività, inerenza e corretta imputazione; la sola contabilizzazione non costituisce prova sufficiente.
Massime di principio
- Il contribuente che pretende di dedurre un costo deve dimostrarne l'effettiva esistenza e il collegamento con l'attività d'impresa.
- La registrazione in contabilità o l'iscrizione in bilancio non prova, da sola, la deducibilità del costo.
- È necessaria documentazione di supporto che indichi almeno importo, causale, soggetti coinvolti e riferibilità alla concreta attività economica.
- Quando l'Amministrazione contesta la coerenza economica della spesa, il contribuente deve fornire elementi idonei a giustificarne la congruità rispetto ai ricavi e all'oggetto sociale.
- Le fatture da ricevere o le scritture di assestamento devono essere supportate da elementi oggettivi, come contratti, ordini, prestazioni eseguite, corrispondenza commerciale o altra documentazione verificabile.
- In mancanza di prova documentale dell'inerenza e dell'effettività, l'Amministrazione può legittimamente recuperare il costo a tassazione.
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