Ordinanza n. 3653/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
della sentenza del T.a.r. Sardegna, sez. II, 26 febbraio 2025 n.130, che ha respinto il ricorso n. 362/2023 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per l’annullamento: (ricorso principale) dei seguenti atti dell’Ente Parco nazionale de La Maddalena, conosciuti in data imprecisata: a) della deliberazione 11 marzo 2023 n.14 del Consiglio direttivo, avente ad oggetto “Noleggio di unità da diporto - Assegnazione del 75% del servizio ai residenti nell'area del parco. Adempimento di cui all'art. 1 dell'Allegato A al d.P.R. 17 maggio 1996”, di approvazione del disciplinare per il noleggio di unità da diporto; b) della deliberazione 11 marzo 2023 n.15 dello stesso Consiglio, avente ad oggetto “Disciplinare Locazione di unità da diporto”, di approvazione dello stesso; c) della nota 15 maggio 2023 prot. n. 0077929 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di approvazione delle predette delibere; dei seguenti avvisi pubblici per manifestazione di interesse dell’Ente parco relativi all’anno 2023: d) dell’avviso rivolto agli operatori che intendono presentare istanza per l'assegnazione dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di noleggio di unità da diporto all'interno dell'area marina del parco; e) dell’identico avviso concernente l’attività di locazione di unità da diporto; f) dei precedenti regolamenti attuativi delle norme di salvaguardia adottati dall'Ente Parco; g) dello statuto dell’Ente Parco; e di ogni altro provvedimento presupposto, antecedente, connesso, consequenziale ovvero susseguente e in particolare: h) di tutti gli atti istruttori, ove esistenti, con i quali è stato quantificato il numero complessivo 2500 accesi giornalieri e il numero e la ripartizione tra le categorie delle autorizzazioni rilasciabili; (motivi aggiunti, depositati il giorno 6 novembre 2023) di tutte le determinazioni di pubblicazione delle graduatorie definitive approvate per il 2023 dall’Ente Parco per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio ovvero locazione di unità da diporto nel Parco de La Maddalena, in particolare: i) della determinazione n. 477 pubblicata il giorno 18 settembre 2023 per le istanze relative alle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di noleggio; l) della determinazione n. 478 pubblicata il giorno 18 settembre 2023 per le istanze relative alle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di locazione; m) della determinazione n. 479 pubblicata il giorno 19 settembre 2023 di rettifica della precedente; di tutti gli atti presupposti, connessi ovvero conseguenti o istruttori, e in particolare: n) dei verbali di valutazione delle offerte; o) delle eventuali autorizzazioni rilasciate sulla base delle suddette graduatorie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato non ha definito l'appello nel merito. Ha disposto il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio, assegnando alle parti il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per depositare memorie in ordine alla possibile improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire. La sentenza del TAR non è stata né confermata né riformata allo stato.
Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso contro i disciplinari, gli avvisi pubblici, le graduatorie e gli atti autorizzatori relativi alle attività di noleggio e locazione di unità da diporto nel Parco per la stagione 2023
Esito
La controversia
Le parti appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Sardegna n. 130/2025, chiedendo l'annullamento degli atti dell'Ente Parco e del Ministero relativi alla disciplina e all'assegnazione delle autorizzazioni per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta per l'anno 2023, inclusi i disciplinari, gli avvisi pubblici, la determinazione del numero complessivo degli accessi giornalieri, le graduatorie definitive e gli atti presupposti e conseguenti. Dopo il passaggio in decisione dell'appello, il Consiglio di Stato ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di improcedibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse ad agire, poiché gli atti impugnati riguardavano la stagione 2023 e sarebbero stati superati dalla deliberazione dell'Ente Parco n. 11 del 13 aprile 2026.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'atto impugnato è sopravanzato da una nuova determinazione amministrativa, il giudice deve verificare d'ufficio se sia venuto meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso originario.
- Prima di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve sottoporre la relativa questione alle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie, così da garantire il contraddittorio sulla persistenza dell'interesse ad agire.
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