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Sentenza

Sentenza del 12/03/2018 n. 497 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Riscossione - Sospensione della riscossione - Fallimento - Interessi di sospensione - Crediti tributari - Privilegio - Inapplicabilità della sospensione degli interessi ex art. 55 della legge fallimentare - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il corretto calcolo degli interessi di sospensione previsti dall’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, maturati durante il periodo in cui l’avviso di accertamento era stato sospeso nel corso del giudizio tributario. Il primo giudice aveva ritenuto che tali interessi fossero dovuti soltanto sulle maggiori imposte, escludendo sanzioni e interessi, e aveva applicato il tasso del 4,5% solo fino al 31 dicembre 2010. L’Agenzia sosteneva invece che gli interessi dovessero essere calcolati sull’intero importo indicato nell’avviso di accertamento. La Commissione ha inoltre esaminato l’effetto della dichiarazione di insolvenza della società, ritenendo non applicabile ai crediti tributari privilegiati la sospensione degli interessi prevista dall’art. 55 della legge fallimentare.

La decisione

L’appello dell’Agenzia delle Entrate è stato parzialmente accolto. La Commissione ha stabilito che la base di calcolo degli interessi di sospensione deve comprendere l’intero importo indicato nell’avviso di accertamento, includendo imposte, sanzioni e interessi, senza distinguere in base alla causa del credito. Gli interessi devono essere calcolati al tasso del 4,5% annuo dal 25 febbraio 2010 al 31 dicembre 2010 e, dal 1° gennaio 2011 all’8 marzo 2011, al tasso legale, poiché durante la procedura concorsuale il privilegio sugli interessi opera soltanto entro tale misura. L’Agenzia è stata quindi incaricata di riliquidare la cartella secondo questi criteri. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso [...] si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo

    Gli interessi di sospensione si applicano all’intero importo delle somme il cui pagamento è stato sospeso, senza distinguere tra imposte, sanzioni e interessi, se tali componenti sono comprese nell’avviso di accertamento.

  • Art. 55 della legge fallimentare

    La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali

    La sospensione del corso degli interessi durante la procedura concorsuale costituisce la regola generale, ma non opera per i crediti tributari assistiti da privilegio.

  • Art. 54, comma 3, della legge fallimentare

    L’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dall’art. 2788 c.c. e dall’art. 2855 c.c.

    Il privilegio può estendersi agli interessi del credito tributario, ma secondo i limiti previsti dalla disciplina civilistica e concorsuale.

  • Art. 2749 del codice civile

    Il privilegio accordato al credito si estende anche agli interessi dovuti per l’anno in corso e per quello precedente [...] gli interessi maturati successivamente hanno privilegio nei limiti della misura legale

    Gli interessi successivi all’apertura della procedura concorsuale conservano il privilegio soltanto entro il limite del tasso legale.

  • Cassazione, ordinanza 10 marzo 2017, n. 6319

    La sospensione del corso degli interessi prevista dall’art. 55 della legge fallimentare non si applica ai crediti tributari in quanto assistiti da privilegio

    I crediti tributari privilegiati continuano a produrre interessi durante la procedura concorsuale, ma il privilegio sugli interessi è riconosciuto nei limiti della misura legale.

  • Cassazione, sentenza n. 13458/2014

    Richiamata quale precedente secondo cui la sospensione degli interessi prevista dall’art. 55 della legge fallimentare non opera per i crediti tributari privilegiati.

Massime di principio

  • Quando un pagamento tributario è stato sospeso durante il giudizio e il tributo risulta successivamente dovuto, gli interessi di sospensione possono essere calcolati sull’intero importo sospeso, comprendendo anche sanzioni e interessi inclusi nell’atto, salvo specifiche disposizioni contrarie.
  • La dichiarazione di fallimento o l’apertura di una procedura concorsuale non blocca necessariamente gli interessi sui crediti tributari privilegiati: tali interessi possono continuare a maturare.
  • Dopo l’apertura della procedura concorsuale, il privilegio sugli interessi è normalmente limitato al tasso legale, anche se il tasso previsto per il periodo precedente era superiore.
  • La distinzione tra capitale, sanzioni e interessi non può essere introdotta dall’interprete se la norma fa riferimento genericamente alle somme il cui pagamento è stato sospeso.
  • In casi analoghi è necessario separare due profili: la base di calcolo degli interessi, che può comprendere tutte le componenti del debito sospeso, e il tasso applicabile, che può ridursi al tasso legale dopo l’apertura della procedura concorsuale.

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