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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11334/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava il decreto che aveva rigettato la richiesta di ammissione al passivo di un credito derivante da un mutuo ipotecario di euro 135.000 concesso nel 2007 da Credito Emiliano S.p.A. a Catia Maria Caruso, immobile poi confiscato perché ritenuto nella reale disponibilità del proposto Giuseppe Guglielmino. Il ricorso articolava due motivi: (1) censurava la ritenuta "strumentalità" del finanziamento rispetto alle attività illecite del Guglielmino, sostenendo che la pericolosità sociale di quest'ultimo sarebbe insorta solo nel 2012 e quindi dopo l'erogazione del mutuo, e che la beneficiaria era formalmente estranea; (2) contestava la statuizione sulla mancata buona fede della banca erogante e della cessionaria (CRIO SPV 4) per mancata produzione di documentazione istruttoria, sostenendo che la banca non poteva conoscere né la connessione del finanziamento con il proposto né la presunta collusione della società Geo Ambiente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo adeguata la motivazione del Tribunale circa il nesso temporale e di strumentalità (la Corte d'appello aveva ritenuto la pericolosità del Guglielmino già a partire dal 2004 e il mutuo è del 2007). Ha invece accolto il secondo motivo perché il Tribunale non ha dato adeguata motivazione sulla mancata buona fede della banca e della cessionaria: la sentenza precisa che, ai fini dell'esclusione della buona fede, non basta l'omessa produzione della documentazione di istruttoria bancaria; è necessario dimostrare il nesso causale tra la violazione degli obblighi di diligenza (anche antiriciclaggio) e la mancata conoscenza del carattere strumentale del credito. La Corte ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Catania per nuovo esame, con indicazione di motivare specificamente sulla buona fede e sugli elementi conoscibili all'epoca dell'erogazione del credito.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 159/2011

    Disciplina l'ammissione dei crediti nello stato passivo nelle procedure di prevenzione; prevede l'esclusione dei crediti strumentali all'attività illecita e stabilisce i criteri (comma 3) di valutazione della buona fede del creditore, tenendo conto degli obblighi di diligenza e della prassi antiriciclaggio.

  • art. 59 comma 9 d.lgs. n. 159/2011

    Regola il procedimento relativo ai provvedimenti del giudice delegato e le opposizioni allo stato passivo, consentendo il ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale senza limitazioni di motivi.

  • art. 58 d.lgs. n. 385/1993

    Norma richiamata in relazione all'identificabilità del portafoglio di crediti ceduti 'in blocco' (rilevante per qualificare la CRIO SPV 4 come cessionaria pro soluto).

  • Sez. 5, n. 21011 del 08/03/2024 (Unicredit)

    Giurisprudenza che afferma la necessità della prova positiva non solo del nesso di strumentalità ma anche della esistenza di elementi che avrebbero dovuto rendere conoscibile al creditore la pericolosità del debitore; utile per valutare l'esclusione della buona fede.

  • Sez. U, n. 729847 del 31/05/2018 (Island Refinancing)

    Principio secondo cui, in caso di cessione del credito, la buona fede rilevante ai fini dell'ammissione al passivo deve sussistere alla data di costituzione del credito in capo al creditore originario; le successive cessioni non incidono sulla valutazione originaria.

  • Sez. 5, n. 12772 del 05/02/2020 (MPS Capital Services)

    Giurisprudenza che sottolinea come la mera incompletezza dell'istruttoria bancaria non sia di per sé sufficiente ad escludere la buona fede: necessario il nesso causale tra negligenza e mancata conoscenza della strumentalità.

  • Sez. 5, n. 17968 del 01/03/2019 (Ca.ri.ge.)

    Richiama i criteri di valutazione della buona fede del creditore e l'importanza della prova che l'assenza di verifica sia stata determinante rispetto alla strumentalità del credito.

Massime di principio

  • Onere della prova: il creditore che chiede l'ammissione al passivo deve dimostrare l'assenza di nesso di strumentalità tra il credito e l'attività illecita del prevenuto; una pronuncia penale favorevole non è automaticamente determinante se il procedimento di prevenzione si fonda anche su altri elementi.
  • Valutazione della buona fede: per escludere la buona fede di una banca non è sufficiente la mancata produzione della documentazione istruttoria; il giudice deve accertare il nesso causale tra la violazione degli obblighi di diligenza (anche antiriciclaggio) e la mancata conoscenza del carattere strumentale del credito.
  • Temporalità e conoscibilità: è essenziale stabilire quando la pericolosità sociale del soggetto si era manifestata pubblicamente e se tale informazione fosse conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'erogazione del credito.
  • Effetti della cessione: la buona fede rilevante è quella del creditore originario all'epoca della costituzione del credito; la successiva cessione pro soluto, di regola, non supplisce a difetti di buona fede originaria, salvo specifiche fattispecie di accordi fraudolenti.
  • Motivazione del giudice: nelle opposizioni allo stato passivo il Tribunale deve motivare puntualmente sulle allegazioni probatorie offerte dal creditore, distinguendo tra carenze gestionali generiche e carenze rilevanti ai fini della conoscibilità della strumentalità.
  • Prassi bancaria e antiriciclaggio: negli ipotecari concessi da istituti di credito assume rilievo la conformità alla prassi e agli obblighi antiriciclaggio; tuttavia l'inosservanza di tali prassi incide sulla buona fede solo se essa ha reso concretamente non conoscibile la strumentalità del credito.
  • Rimedio processuale: se la motivazione del Tribunale è carente sul punto della buona fede o della conoscibilità degli elementi di pericolosità, la Corte di cassazione può annullare con rinvio perché il tema richiede un nuovo esame motivato.

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