Deliberazione n. 231 del 11/04/2024
Provvedimento dell’11 aprile 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati l’8 aprile 2024 dal dirigente competente a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy, relativa al rischio di diffusione su Instagram e Telegram di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le piattaforme destinatarie sono state ingiunte a impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e a conservare, per 12 mesi e solo a fini probatori, l’eventuale contenuto acquisito in chiaro. La decisione è intervenuta entro il procedimento accelerato previsto per le segnalazioni di revenge porn e conferma l’operato urgente del Dipartimento competente.
Ratifica dei provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su piattaforme digitali
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati l’8 aprile 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, relativi a una segnalazione di possibile diffusione non consensuale di materiale a contenuto sessualmente esplicito tramite Instagram e Telegram. L’intervento si colloca nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, dedicato alle segnalazioni in materia di c.d. revenge porn.
Origine del procedimento e base normativa
La persona interessata ha rappresentato di temere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, potessero essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza il proprio consenso. Il Garante richiama:
- l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere tali segnalazioni;
- il medesimo art. 144-bis, che impone la decisione entro 48 ore dal ricevimento;
- gli artt. 143 e 144 del Codice, richiamati per la decisione sul merito della segnalazione;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di un provvedimento da parte del dirigente competente, salva ratifica successiva.
Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente
Accertata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina sul revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 145 e 146 dell’8 aprile 2024. Con tali atti ha:
- ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato sulle rispettive piattaforme Instagram e Telegram;
- disposto che il materiale fosse trasmesso in formato hash, secondo la logica di prevenzione della circolazione del contenuto.
Conservazione del materiale e finalità probatoria
Alle stesse società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, per la durata di dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione è limitata ai soli fini probatori e deve essere effettuata mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, riunito in data 11 aprile 2024, preso atto delle note di trasmissione ai gestori e delle osservazioni eventualmente formulate, ratifica i provvedimenti d’urgenza nn. 145/2024 e 146/2024. Il provvedimento conferma quindi l’efficacia dell’intervento immediato volto a prevenire la diffusione non consensuale del materiale segnalato.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato di rientrare in un'ipotesi di cui all'art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l'intervento del Garante per prevenire la diffusione, tramite Instagram e Telegram, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. Il Garante richiama la propria competenza a ricevere tali segnalazioni e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimenti urgenti adottati il 8 aprile 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza le determinazioni nn. 145 e 146 dell'8 aprile 2024. Con tali atti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Instagram e Telegram, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale a fini probatori
Le medesime società sono state anche prescritte di conservare l'eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all'Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d'urgenza nn. 145/2024 e 146/2024 adottati il giorno 8 aprile 2024. Il provvedimento conclude quindi la fase di convalida dell'intervento urgente disposto nei confronti dei gestori delle piattaforme coinvolte.
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