Ordinanza n. 216/2026 - Napoli, Sezione 2
per l’ottemperanza a) alla sentenza della Seconda Sezione del T.A.R. Campania – Napoli, n. 04647 del 08/09/2020, pubblicata in data 21/10/2020, passata in giudicato, notificata con formula esecutiva in data 27/10/2021, con la quale sono stati accolti i ricorsi R.G. N. 1864/2017 e R.G. N. 1778/2018 proposti dall’avv. Alessandro FERONE contro il Comune di Nola e la Regione Campania; b) alla ordinanza della Seconda Sezione del T.A.R. Campania – Napoli, n. 05798 del 29.10.2024, notificata in data 29.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 4647/2020 e dell’ordinanza n. 5798/2024, anche quanto al rimborso dei contributi unificati
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un nuovo ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 4647/2020, passata in giudicato, con cui era stata annullata l’acquisizione al patrimonio comunale di immobili di sua proprietà, nonché all’ordinanza n. 5798/2024, che aveva precisato l’obbligo del Comune di rimborsare l’intero contributo unificato versato nei giudizi riuniti. Il Comune di Nola ha eccepito l’inammissibilità del ricorso richiamando il proprio stato di dissesto finanziario e la competenza dell’Organo straordinario di liquidazione (OSL) per i debiti derivanti da atti e fatti di gestione anteriori alla data rilevante ai sensi degli artt. 246-ter e 252, comma 4, TUEL. Secondo il Comune, tale competenza comprenderebbe anche le spese legali e i contributi unificati liquidati in giudizi definiti dopo la dichiarazione di dissesto, purché riferiti a vicende anteriori.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto incombenti istruttori. Ha ritenuto corretto il richiamo del Comune all’orientamento secondo cui l’obbligazione di pagamento delle spese processuali liquidate con una sentenza successiva alla dichiarazione di dissesto, ma relativa a fatti o atti di gestione anteriori, rientra nella competenza dell’OSL. Tuttavia, ha rilevato che la medesima questione del rimborso dei contributi unificati era già stata decisa, con esito favorevole al ricorrente, nella precedente sentenza di ottemperanza n. 4070/2024, senza che il Comune avesse allora dedotto la competenza dell’OSL. Il giudice ha quindi ritenuto necessario coordinare il presente giudizio con la precedente decisione di ottemperanza e con i poteri previsti dall’art. 114, comma 6, c.p.a. Ha precisato che il dissesto non impedisce in assoluto il giudizio di ottemperanza: l’eventuale commissario ad acta non potrebbe procedere al pagamento diretto e coattivo, ma dovrebbe curare l’insinuazione del credito nella massa passiva dell’ente ai sensi dell’art. 254 TUEL. Poiché il termine per la chiusura del dissesto e per l’approvazione del rendiconto risultava ampiamente decorso, il TAR ha chiesto all’OSL documentati chiarimenti sulla propria attuale operatività, sull’eventuale ammissione alla massa passiva dei crediti del ricorrente e sull’eventuale chiusura delle attività e redazione del rendiconto. Ha concesso trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza per il deposito dei chiarimenti e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 15 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
il giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta
La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di conoscere le questioni relative all’esecuzione del giudicato e di orientare l’attività del commissario ad acta anche quando emergano impedimenti alla soddisfazione diretta del credito.
art. 246-ter TUEL
È richiamato quale fondamento della dichiarazione di dissesto finanziario del Comune.
art. 248 TUEL
Il dissesto produce effetti preclusivi sulle azioni esecutive individuali, compreso il giudizio di ottemperanza quando diretto alla mera esecuzione di una condanna pecuniaria.
art. 252, comma 4, TUEL
a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato
La competenza dell’OSL riguarda i debiti riconducibili ad atti o fatti di gestione anteriori alla data prevista dalla disposizione, anche se accertati successivamente con provvedimento giurisdizionale.
art. 254 TUEL
I crediti soggetti agli effetti del dissesto devono essere correttamente inseriti nella massa passiva formata dall’OSL.
Massime di principio
- Lo stato di dissesto dell’ente locale non rende improcedibile o inammissibile il giudizio di ottemperanza in sé, ma incide sulle modalità di esecuzione del giudicato quando il credito rientra nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione.
- Quando il credito pecuniario deriva da fatti o atti di gestione anteriori alla data individuata dall’art. 252, comma 4, TUEL, la competenza dell’OSL può comprendere anche spese processuali e contributi unificati liquidati da una sentenza successiva alla dichiarazione di dissesto.
- In presenza degli effetti preclusivi del dissesto sulle azioni esecutive individuali, il commissario ad acta non può procedere al pagamento diretto e coattivo del credito, ma deve proseguire l’incarico curandone l’ammissione alla massa passiva e operando, se necessario, in collaborazione con l’OSL.
- Il giudice dell’ottemperanza deve considerare le precedenti decisioni formatesi tra le medesime parti sullo stesso obbligo conformativo o pecuniario e coordinare con esse la successiva attività esecutiva, anche ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a.
- La scadenza del termine per la chiusura del dissesto e l’approvazione del rendiconto non può consentire all’ente locale di vanificare il giudicato amministrativo mediante ritardi o disfunzioni organizzative; il giudice deve verificare l’attuale operatività dell’OSL e le modalità residue di soddisfazione del credito.
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