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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30669/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna di un amministratore di società fallita per bancarotta semplice, ritenendo provata l'omessa tenuta delle scritture contabili nel periodo compreso tra il 7 settembre 2015 e il 17 maggio 2018, data del fallimento. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) contestazione dell'elemento soggettivo, sostenendo che la decisione si fondasse su una presunzione e che non fosse stata accertata la sua effettiva disponibilità della documentazione contabile pregressa; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova, lamentando il mancato confronto con le relazioni della curatela e con le testimonianze dei precedenti amministratori, da cui sarebbe emerso che il dissesto era già irreversibile e che la mancanza della contabilità era anteriore al suo ingresso nella gestione; 3) deduzione di errore inevitabile su norma extra-penale e difetto di esigibilità, con richiamo agli artt. 27 Cost., 5 e 47 c.p.; 4) erronea attribuzione al ricorrente di dissesti riconducibili a gestioni precedenti, per avere la sentenza addossato a lui conseguenze estranee alla sua amministrazione; 5) censura sul trattamento sanzionatorio, per il diniego delle attenuanti generiche, la mancata applicazione della pena nel minimo, la sproporzione della pena e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati i primi quattro motivi e manifestamente infondato il quinto. Ha affermato che la bancarotta semplice documentale è reato di pura condotta e di pericolo presunto, integrato anche da un'omessa tenuta delle scritture per un arco temporale inferiore al triennio antecedente al fallimento; che l'obbligo di tenuta della contabilità permane anche in caso di cessazione di fatto dell'attività o di avvicendamento nella gestione societaria; che il reato è punibile anche a titolo di colpa e l'errore sulla norma penale non scusa; che il nuovo amministratore ha un autonomo dovere di verificare e, se del caso, ricostruire la contabilità mancante. Quanto alla pena, ha ritenuto congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della sanzione, mentre la questione sulla particolare tenuità del fatto è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 217, comma 2, l. fall.

    punisce l'amministratore che, nel periodo rilevante prima del fallimento, non tiene o tiene irregolarmente le scritture contabili; la condotta può consistere anche in omissioni per un periodo inferiore al triennio e integra un reato di pura condotta e di pericolo presunto.

  • art. 2214 c.c.

    imposta all'imprenditore commerciale l'obbligo di tenere regolarmente i libri e le scritture contabili; l'imprenditore resta responsabile anche se si avvale di un tecnico o di un collaboratore.

  • art. 42 c.p.

    non impedisce la punibilità della bancarotta semplice a titolo di colpa, poiché la previsione della colpa è desumibile in modo implicito dalla struttura della fattispecie.

  • art. 47 c.p.

    l'errore sulla prescrizione penale relativa alla tenuta delle scritture contabili non scusa.

  • art. 27 Cost.

    richiamato dalla difesa per sostenere l'inesigibilità della condotta, ma non accolto dalla Corte.

  • art. 114 c.p.

    l'attenuante del concorso di minima importanza è negata perché l'apporto dell'imputato non è marginale, essendo il periodo di omessa tenuta quasi interamente coincidente con la sua gestione.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è inammissibile se dedotta per la prima volta in cassazione.

  • art. 133 c.p.

    parametro per la commisurazione della pena e per la valutazione del diniego delle attenuanti generiche; la pena sotto la media edittale non richiede motivazione particolarmente analitica.

  • art. 69 c.p.

    richiamato in tema di bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti, rientrante nella discrezionalità del giudice se sorretta da criteri logici e non arbitrari.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • La bancarotta semplice documentale è un reato di pura condotta e di pericolo presunto: è sufficiente l'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili nel periodo rilevante, senza necessità di provare un concreto danno ai creditori.
  • L'obbligo di tenuta delle scritture contabili permane fino alla cessazione formale dell'attività e non viene meno per il solo fatto che l'impresa sia inattiva di fatto o priva di passività insolute.
  • Il reato di bancarotta semplice può essere integrato anche a titolo di colpa; l'imprenditore risponde dell'operato di chi abbia materialmente curato la contabilità, salvo prova rigorosa di aver adottato ogni cautela esigibile.
  • In caso di subentro nella gestione societaria, il nuovo amministratore ha un autonomo obbligo di verificare la regolarità della contabilità pregressa e, se necessario, ricostruire o regolarizzare la documentazione mancante.
  • L'errore sulla norma che impone la tenuta delle scritture contabili, trattandosi di norma penale, non è idoneo a escludere la responsabilità.
  • Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi concreti che giustifichino la riduzione della pena; il loro diniego è legittimo se fondato su precedenti penali e assenza di elementi favorevoli, soprattutto quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale.
  • La particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta al giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta sempliceCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiReati fallimentariParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

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