Cassazione Civile, Ordinanza n. 09205/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da rapporti commerciali tra una società che produceva e vendeva occhiali e il titolare del marchio "Kuboraum", con licenza concessa a un'altra società del medesimo gruppo economico. Il giudice di primo grado aveva accertato sia la contraffazione del marchio sia atti di concorrenza sleale, inibendo ulteriori condotte, ordinando il ritiro dei prodotti e condannando al risarcimento del danno e alla pubblicazione della sentenza. In appello, la Corte territoriale ha escluso la contraffazione del segno "K-3", ha ritenuto cessata la licenza solo dopo cinque mesi dalla diffida del 17 settembre 2014 per consentire la riorganizzazione dell'attività, ha invece ravvisato concorrenza parassitaria per la ripresa delle iniziative commerciali del concorrente in occasione della fiera Mido 2015 e nei periodi immediatamente successivi, rideterminando al ribasso il danno e escludendo la penale cautelare. La società soccombente ha proposto ricorso principale con nove motivi: contestazione della legge applicabile alla revoca della licenza e al preavviso; esclusione della concorrenza parassitaria; nullità della motivazione; uso improprio di presunte confessioni; erroneo criterio di liquidazione del danno; indebita considerazione di vendite del 2015; applicazione della penale a condotte non inibite. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale e principale sostanzialmente identici, con sette motivi, deducendo soprattutto la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui, da un lato, affermava la cessazione della licenza e, dall'altro, escludeva la contraffazione per vendite e utilizzi del marchio successivi; inoltre contestavano la qualificazione della cessazione come effetto di un "preavviso" di cinque mesi, la confondibilità tra i segni "K3" e "Kuboraum", il danno e la mancata pronuncia su inibitoria, penale e pubblicazione. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi del ricorso principale perché la questione della legge applicabile non era stata trattata in appello; ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi del ricorso principale, confermando che la motivazione sulla concorrenza parassitaria e sulla quantificazione equitativa del danno era comprensibile e che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito. Sul ricorso incidentale ha accolto il primo motivo nei limiti della motivazione e il sesto motivo per omessa pronuncia sulle domande di inibitoria, penale e pubblicazione nella parte relativa all'inibitoria, ritenendo che l'art. 2599 c.c. imponga l'ordine inibitorio quale contenuto necessario della sentenza che accerta la concorrenza sleale. Ha inoltre rilevato una contraddizione insanabile: la Corte d'appello aveva escluso la contraffazione del marchio per il periodo successivo alla cessazione della licenza, ma aveva poi considerato, ai fini del danno per concorrenza sleale, vendite di prodotti a marchio Kuboraum effettuate nel 2016. Per questo ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per il capo accolto, rigettando il ricorso principale e gli altri motivi incidentali.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso principale della società produttrice. Ha accolto parzialmente il ricorso incidentale dei titolari/licenziatari: ha ritenuto fondati, nei limiti della motivazione, il primo motivo relativo alla contraddizione tra cessazione della licenza, esclusione della contraffazione e utilizzazione di vendite successive nel computo del danno, e il sesto motivo nella parte concernente la mancata pronuncia sull'inibitoria, osservando che il provvedimento inibitorio è contenuto necessario della sentenza che accerta la concorrenza sleale. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo e inammissibili il secondo e il quinto, rigettando il motivo residuo. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai capi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese. È stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 4.2 Regolamento (CE) n. 593/2008
Le censure sulla legge applicabile alla revoca della licenza sono state dichiarate inammissibili perché la questione non risultava trattata in appello e non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
art. 2598, n. 3, c.c.
La concorrenza sleale parassitaria richiede una complessiva condotta di ripresa sistematica e durevole delle iniziative commerciali o imprenditoriali del concorrente, idonea a fondare uno sfruttamento parassitario dell'altrui attività.
art. 2730 c.c.
La confessione deve essere esplicita; non può desumersi da mere deduzioni difensive o da ammissioni solo implicite.
art. 2733 c.c.
Richiamato in tema di confessione; la Corte esclude che nel caso vi fosse una confessione in senso tecnico.
art. 229 c.p.c.
Invocato per contestare l'attribuzione di valenza confessoria a difese non sottoscritte personalmente; la censura è stata ritenuta inammissibile nei termini prospettati.
art. 1223 c.c.
Richiamato per la liquidazione del danno da lucro cessante; la Corte precisa che il criterio adottato dal giudice di merito è stato equitativo e non quello proprio della proprietà industriale.
art. 2056, comma 2, c.c.
Consente la liquidazione equitativa del danno nell'illecito extracontrattuale quando il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare.
art. 125 c.p.i.
La Corte ha escluso che il giudice di merito abbia applicato i criteri speciali di questa norma; ha invece ritenuto usato un criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c.
art. 1226 c.c.
La percentuale del 30% sul prezzo di vendita è stata ricondotta a una liquidazione equitativa del danno, non a una prova matematica del lucro cessante.
art. 2599 c.c.
La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale deve inibire la continuazione dell'illecito; l'inibitoria è contenuto necessario, salvo casi eccezionali di impossibilità o carenza di interesse.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma sul procedimento camerale in cassazione richiamata nel preambolo processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo del contributo unificato a carico della ricorrente principale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 20, comma 1, lett. a), c.p.i.
Invocato dai ricorrenti incidentali per la contraffazione del marchio; il motivo è stato assorbito o comunque non accolto nei termini prospettati.
art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i.
Richiamato per la valutazione della confondibilità tra i segni; la Corte ha ritenuto il giudizio di fatto della Corte d'appello insindacabile se adeguatamente motivato.
art. 9, comma 2, lett. a), Reg. (UE) 2017/1001
Norma UE richiamata dai ricorrenti incidentali sulla tutela del marchio; la Corte ha confermato la valutazione globale e sintetica dei segni compiuta in appello.
art. 9, comma 2, lett. b), Reg. (UE) 2017/1001
Richiamato per il rischio di confusione; la Corte ha escluso la censura perché la sentenza di appello aveva considerato globalmente segni e prodotti.
Massime di principio
- La questione del diritto applicabile o di altri presupposti giuridici non esaminati nel giudizio di merito non può essere introdotta per la prima volta in cassazione; il ricorrente deve allegare e dimostrare la previa devoluzione della questione al giudice d'appello.
- La concorrenza sleale parassitaria ex art. 2598, n. 3, c.c. può desumersi da una condotta complessiva, sistematica e protratta di ripresa delle iniziative altrui, non dalla mera partecipazione a un singolo evento commerciale se la motivazione di merito accerta una più ampia sequenza di comportamenti.
- La confessione, per essere rilevante, deve essere esplicita; non basta un'ammissione indiretta o una deduzione difensiva interpretata come ammissiva.
- In tema di danno da concorrenza sleale, il giudice può ricorrere a una liquidazione equitativa quando il pregiudizio non sia provabile nel preciso ammontare; il criterio adottato deve però essere coerente con il perimetro temporale e causale dell'illecito accertato.
- Il giudizio sulla confondibilità tra segni distintivi è un apprezzamento di fatto che va valutato in modo globale e sintetico, dalla prospettiva del pubblico di riferimento, tenendo conto dell'interdipendenza tra somiglianza dei segni e affinità dei prodotti.
- Se il giudice accerta atti di concorrenza sleale, l'ordine inibitorio ex art. 2599 c.c. costituisce contenuto necessario della decisione, mentre la pubblicazione della sentenza e la penale hanno natura discrezionale.
- Non è coerente escludere la contraffazione per un certo periodo e, al contempo, utilizzare vendite dello stesso periodo o di periodi successivi per quantificare il danno da concorrenza sleale senza spiegare il diverso inquadramento giuridico delle medesime condotte.
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