Sentenza del 24/03/2016 n. 5829 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva confermato un avviso di accertamento fondato sui parametri presuntivi previsti dalla L. n. 549 del 1995 e dai successivi D.P.C.M. del 1996 e del 1997. Con il primo motivo ha contestato la validità dei decreti per la mancata acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Con il secondo ha sostenuto che l'accertamento basato esclusivamente sui parametri costituisse una presunzione semplice non sufficiente senza ulteriori indizi. Con il terzo ha denunciato omessa pronuncia sulla richiesta di annullamento dell'avviso, prospettando una violazione dell'art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto validi i decreti sui parametri, poiché la procedura speciale prevista dalla normativa tributaria derogava a quella generale della L. n. 400 del 1988 e non richiedeva il preventivo parere del Consiglio di Stato. Ha inoltre confermato che i parametri costituiscono presunzioni semplici e che la loro efficacia probatoria deriva dal contraddittorio con il contribuente e dalla verifica della loro concreta applicabilità. Nel caso specifico, il contribuente non aveva aderito all'invito al contraddittorio, non aveva contestato le singole voci del calcolo e non aveva prodotto documentazione o prova contraria. L'Agenzia aveva quindi potuto fondare l'accertamento sull'applicazione degli standard, dando conto dell'impossibilità di instaurare il contraddittorio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in 4.000 euro per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 181 e 183
Prevede la procedura speciale per l'elaborazione e l'applicazione dei parametri utilizzati per la ricostruzione presuntiva dei compensi e dei redditi.
D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e D.P.C.M. 23 marzo 1997
Approvano e modificano i parametri presuntivi applicati dall'Amministrazione finanziaria per determinare maggiori compensi, redditi e volume d'affari.
L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17
La Corte ha ritenuto che la procedura speciale prevista dalla normativa tributaria derogasse alla procedura generale e non imponesse il preventivo parere del Consiglio di Stato.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Disciplina il ricorso per cassazione per omesso o insufficiente esame di fatti rilevanti; la censura del contribuente è stata ritenuta infondata.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni delle parti; la Corte non ha ravvisato una violazione rilevante nella sentenza impugnata.
Cass., Sezioni Unite, 18 dicembre 2009, n. 26635
La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente.
L'accertamento standardizzato non è automaticamente fondato dal solo scostamento rispetto ai parametri. L'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard e considerare le contestazioni del contribuente. Tuttavia, se il contribuente non risponde all'invito al contraddittorio, l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla base degli standard, spiegando l'impossibilità di instaurare il contraddittorio, e il giudice può valutare negativamente l'inerzia del contribuente.
Massime di principio
- Gli accertamenti basati su parametri o studi di settore costituiscono presunzioni semplici: il mero scostamento dal reddito dichiarato non è, da solo, sufficiente, ma deve essere accompagnato dalla verifica dell'applicabilità concreta dello standard.
- Il contraddittorio con il contribuente è essenziale per rendere lo standard probatoriamente significativo; il contribuente deve utilizzare tale fase per spiegare le peculiarità della propria attività e produrre documentazione a sostegno.
- La mancata partecipazione al contraddittorio non impedisce di impugnare l'accertamento, ma può rendere più difficile la difesa e può essere valutata negativamente dal giudice nel quadro complessivo delle prove.
- In giudizio il contribuente può comunque fornire ogni tipo di prova, anche presuntiva, per dimostrare che la propria situazione concreta giustifica ricavi o compensi inferiori agli standard.
- Quando l'Ufficio ha correttamente applicato lo standard, ha motivato la sua concreta riferibilità al contribuente e quest'ultimo non ha contestato specificamente i dati utilizzati né prodotto prove contrarie, è probabile che l'accertamento venga confermato.
- La validità dei parametri approvati mediante la procedura speciale tributaria non dipende necessariamente dal preventivo parere del Consiglio di Stato previsto dalla disciplina generale.
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