Sentenza del 07/12/2015 n. 1331 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Saldo Ires carente della maggiorazione per interessi -Insufficiente ma non tardivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl versamento deve essere considerato insufficiente, ma non tardivo. La mancata corresponsione della maggiorazione non invalida né rende tardivo l'intero pagamento: l'irregolarità riguarda esclusivamente la differenza tra l'importo effettivamente versato e quello complessivamente dovuto, comprensivo della maggiorazione per interessi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il versamento del saldo IRES effettuato entro il termine previsto, ma senza applicare integralmente la maggiorazione per interessi dovuta quando il pagamento avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza ordinaria. Si discute se l'omesso versamento della maggiorazione renda tardivo l'intero pagamento oppure determini soltanto un'insufficienza parziale.
Norme richiamate
Normativa sul versamento del saldo IRES entro i trenta giorni dalla scadenza ordinaria
maggiorazione per interessi
La maggiorazione è un importo aggiuntivo dovuto per il pagamento effettuato nei trenta giorni successivi alla scadenza ordinaria. La sua omissione comporta un versamento parzialmente insufficiente, senza trasformare in tardivo il pagamento dell'imposta principale eseguito entro il termine utile.
Massime di principio
- Quando un pagamento tributario viene effettuato entro il termine previsto, ma senza una componente accessoria come interessi o maggiorazioni, l'irregolarità dovrebbe riguardare soltanto l'importo mancante, non l'intero versamento.
- La tardività deve essere valutata con riferimento al pagamento dell'obbligazione principale e al termine applicabile, mentre la mancata corresponsione di una maggiorazione accessoria determina normalmente un'insufficienza quantitativa.
- In situazioni analoghe, l'amministrazione dovrebbe recuperare la sola differenza non versata, oltre agli eventuali accessori e sanzioni applicabili, senza considerare omesso o tardivo l'intero tributo già pagato tempestivamente.
- È comunque necessario verificare la specifica disciplina del tributo e la natura dell'importo accessorio, poiché termini, sanzioni e conseguenze possono variare in base alla normativa applicabile.
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