Cassazione Civile, Ordinanza n. 16440/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha notificato a un contribuente, socio al 98% di una società, un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2008, recuperando a tassazione un maggior reddito personale derivante dalla presunta distribuzione di utili extracontabili accertati in capo alla società partecipata. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado e la decisione era stata confermata in appello dalla Corte di giustizia tributaria regionale, che si era limitata a richiamare, a sostegno del rigetto dell'appello dell'Ufficio, la coeva sentenza di annullamento dell'accertamento societario. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per carenza di motivazione, deducendo violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, perché la motivazione sarebbe stata meramente per relationem e priva di effettiva autonoma argomentazione; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 295 c.p.c., sostenendo che la decisione sul reddito del socio non avrebbe potuto essere adottata prima del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'accertamento presupposto emesso nei confronti della società.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza impugnata per sostanziale carenza di motivazione, poiché la Corte di merito si era limitata a richiamare l'esito della coeva sentenza relativa alla società senza riprodurne i contenuti né svolgere un'autonoma valutazione critica nel giudizio sul socio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia è stata cassata con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza deve essere effettiva e non meramente apparente; il suo difetto determina nullità della decisione.
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione idonea a consentire il controllo logico-giuridico della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La carenza di motivazione integra un vizio processuale deducibile in cassazione.
art. 295 c.p.c.
Il motivo relativo alla sospensione necessaria per pregiudizialità è stato prospettato ma dichiarato assorbito, senza decisione nel merito.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Indicano il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427
È la norma richiamata per l'accertamento del maggior reddito d'impresa in capo alla società, presupposto dell'accertamento nei confronti del socio.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione per relationem è ammissibile anche con riguardo a una decisione coeva non ancora passata in giudicato, ma solo se il giudice richiama in modo sostanziale i contenuti dell'altra decisione e li sottopone a autonoma valutazione critica nella causa decisa.
- La mera affermazione che il reddito del socio segue quello della società non basta, da sola, a integrare una motivazione sufficiente: il giudice deve esplicitare il percorso logico-giuridico che collega il giudizio sul presupposto societario alla posizione del socio.
- La mancanza di un'effettiva motivazione, ridotta a un semplice rinvio generico a un'altra sentenza, integra nullità della decisione per violazione dell'obbligo motivazionale.
- Quando è accolto il vizio di motivazione, il motivo sulla pregiudizialità processuale può restare assorbito, dovendo il giudice di rinvio riesaminare la controversia alla luce della corretta struttura argomentativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16379/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_civile · 18 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16381/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_civile · 18 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16384/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_civile · 18 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16385/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_civile · 18 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16392/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_civile · 18 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16393/2025 del 18/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →