Cassazione Penale, Sentenza n. 15731/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo aveva parzialmente confermato nella condanna per dichiarazione fraudolenta (art. 3 d.lgs. 74/2000) contestando: 1) errata qualificazione giuridica (art. 3 anziché art. 4); 2) motivazione apodittica sull'idoneità ingannatoria della condotta (versamenti su conti di familiari) e mancato confronto con la concreta capacità di ostacolare gli accertamenti; 3) omissione di adeguata motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante adesione e versamenti; 4) vizio nella determinazione della pena e nell'indicazione del divario rispetto al minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo reato (capo C, anno 2012) era estinto per prescrizione alla data del 12/09/2024 (considerati 342 giorni di sospensione). Ha ritenuto non configurabile un proscioglimento immediato ex art.129, comma 2, c.p.p., poiché la valutazione ex ante dell'idoneità del mezzo fraudolento (uso di conti intestati a familiari) a ingannare l'Amministrazione finanziaria non è manifestamente infondata e la Corte territoriale si era adeguatamente richiamata a precedenti. Tuttavia la Cassazione ha anche censurato la motivazione sulla negazione delle attenuanti generiche e l'erronea indicazione del minimo edittale, rilevando che tali censure non erano manifestamente infondate e avrebbero comunque impedito la declaratoria di inammissibilità del ricorso; l'effetto concreto è l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 3
L'art. 3 (dichiarazione fraudolenta mediante 'altri artifici') va interpretato valutando ex ante l'idoneità del mezzo fraudolento a ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione; l'uso di conti intestati a terzi, anche familiari, può costituire "altro artificio" se idoneo a trarre in inganno.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 4
Articolo richiamato dalla difesa come possibile diversa qualificazione (se sussiste la soglia di punibilità), ma la Corte ha ritenuto irrilevante per il giudizio di cassazione rispetto all'art. 3, confermando che la condotta poteva rientrare negli "altri artifici" dell'art. 3.
codice di procedura penale, art. 129
Il comma 2 (possibilità di proscioglimento immediato se il ricorso è manifestamente infondato) è applicabile solo quando la mancanza di responsabilità sia manifesta; la Corte ha escluso il proscioglimento perché la tesi difensiva non era manifestamente infondata.
codice penale, art. 133, primo comma
Riferimento alle circostanze del reato e alla rilevanza delle condotte con particolare potenzialità decettiva (es. conti esteri): la Corte richiama che la gravità e potenzialità ingannatoria sono valutabili ai fini della determinazione della pena.
Massime di principio
- L'idoneità di un "altro artificio" ai fini dell'art. 3 d.lgs. 74/2000 si valuta ex ante: non serve che il mezzo abbia effettivamente impedito l'accertamento, ma che fosse oggettivamente idoneo a trarre in inganno l'Amministrazione finanziaria.
- Il deposito di somme su conti intestati a familiari può integrare un "altro artificio" quando, valutato ex ante, è idoneo a celare il reale volume dei redditi; non è necessario che si tratti di conti esteri o in paradisi fiscali per ritenere l'idoneità.
- Per ottenere un proscioglimento immediato ex art.129 c.p.p. la tesi difensiva deve risultare manifestamente infondata; argomentazioni non manifestamente infondate impongono invece la trattazione del merito o, come qui, la verifica dell'eventuale prescrizione.
- Le questioni relative alla concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena richiedono motivazione puntuale: il giudice non deve necessariamente richiamare tutti gli elementi favorevoli, ma deve considerare e valutare quelli ritenuti decisivi, con specifico confronto di quanto dedotto dalla difesa.
- La corretta determinazione dei termini di prescrizione (inclusi i periodi di sospensione) è decisiva: anche profili processuali come la decorrenza della prescrizione possono condurre all'annullamento senza rinvio se il reato residuo è estinto.
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