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Ordinanza

Ordinanza n. 2356/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA -Del provvedimento -OMISSIS- comunicato a mezzo PEC in data 17.12.2025, con cui la p.a. ha disposto l’esclusione del ricorrente dal “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS”; -dell’esclusione di parte ricorrente dal “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS”, comunicata allo stesso a mezzo PEC in data 17.12.2025; -della graduatoria dei candidati specializzati per la Regione Sicilia del concorso de quo, pubblicata in data 31.12.2025, nella parte in cui non è incluso il nominativo del ricorrente; -della mancata assegnazione alla sede lavorativa spettante, nonostante parte ricorrente abbia proficuamente superato tutte le prove d’esame previste dalla lex specialis; -dell’art. 2, lett. h), del bando di concorso, nella parte in cui prevede, tra i requisiti di ammissione, il possesso del “diploma di specializzazione universitario o regolare iscrizione, per l'anno accademico 2023/2024, al penultimo o ultimo anno del corso di formazione specialistica in una delle seguenti aree mediche o in discipline equipollenti ai sensi del Decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.: Medicina legale, Medicina del lavoro, Anatomia patologica, Igiene e medicina preventiva, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Neurologia, Medicina Interna, Oncologia, Cardiologia, Ginecologia“, non includendo le discipline affini; -di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell’odierna parte ricorrente; PER L’ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI volte a disporre la riammissione del ricorrente alla procedura de qua e, per l’effetto, l'assunzione in servizio presso la sede lavorativa legittimamente spettante, e/o l’adozione di ogni altra misura idonea a soddisfare la pretesa de qua; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO dell’interesse di parte ricorrente ad essere nuovamente ammessa alla selezione de qua e, quindi, essere assegnata alla sede lavorativa territoriale spettante, previa assunzione in servizio; E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., derivante dalla illegittima esclusione del ricorrente dalla graduatoria del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’-OMISSIS-», tramite la riammissione del ricorrente al concorso de quo e la conseguente immissione in servizio nella sede legittimamente spettante.

Giustizia amministrativa202603288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo decisivo, allo stato degli atti, che il ricorrente possedesse esclusivamente un titolo in una specialità affine e non equipollente a quelle tassativamente richieste dal bando. La mancata equipollenza impedisce di ravvisare il fumus boni iuris della pretesa di ammissione, indipendentemente dal superamento delle prove concorsuali. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli dell'INPS, con mancata inclusione nella graduatoria regionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione comunicato il 17 dicembre 2025, la graduatoria dei candidati specializzati per la Regione Sicilia pubblicata il 31 dicembre 2025, la mancata assegnazione della sede lavorativa e l'art. 2, lett. h), del bando, nella parte in cui richiedeva il diploma di specializzazione universitario, oppure la regolare iscrizione agli ultimi anni del corso di formazione specialistica, in una delle aree mediche espressamente elencate o in discipline equipollenti, senza includere le discipline affini. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, la riammissione alla procedura e l'assunzione in servizio nella sede spettante, nonché l'accertamento dell'interesse alla riammissione e il risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. Il ricorrente aveva superato le prove concorsuali, ma disponeva soltanto di un titolo relativo a una specialità affine e non equipollente a quelle richieste dal bando.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali.

  • art. 30 c.p.a.

    Il ricorrente ha invocato il risarcimento del danno in forma specifica, collegato alla riammissione al concorso e alla conseguente immissione in servizio; l'ordinanza, tuttavia, ha respinto la domanda cautelare senza pronunciarsi definitivamente sulla pretesa risarcitoria.

  • art. 2, lett. h), del bando di concorso

    diploma di specializzazione universitario o regolare iscrizione, per l'anno accademico 2023/2024, al penultimo o ultimo anno del corso di formazione specialistica in una delle seguenti aree mediche o in discipline equipollenti

    Il requisito di ammissione è stato interpretato nel senso che una specialità soltanto affine, ma non equipollente, non soddisfa la lex specialis del concorso.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale, il possesso di un titolo relativo a una specialità affine ma non equipollente a quelle espressamente richieste dal bando non integra il requisito di ammissione previsto dalla lex specialis.
  • Il superamento delle prove concorsuali non è sufficiente a superare la carenza di un requisito sostanziale di ammissione previsto dal bando.
  • In sede cautelare, l'assenza del requisito di ammissione richiesto dalla lex specialis esclude il fumus boni iuris necessario per ottenere la riammissione alla procedura e la conseguente assunzione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelare

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