Sentenza n. 16267/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento, presentata il 23 maggio 2025, del titolo spagnolo di formazione professionale per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva provveduto sull’istanza di riconoscimento del titolo spagnolo “Master en Atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en Educación Secundaria”, conseguito il 28 gennaio 2025 e richiesto ai fini dell’esercizio della professione di docente di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Ha lamentato la scadenza del termine di conclusione del procedimento, indicato in 120 giorni in base al combinato disposto della l. 241/1990 e dell’art. 16 del d.lgs. 206/2007, e ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che la presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine procedimentale senza un pronunciamento siano presupposti sufficienti per configurare l’obbligo di provvedere. Nel caso concreto, a fronte dell’istanza del 23 maggio 2025, il Ministero non aveva adottato un provvedimento espresso entro il termine applicabile: l’art. 16, comma 2, del d.lgs. 206/2007 prevede 30 giorni per verificare la completezza della documentazione e richiedere eventuali integrazioni, mentre il comma 6 prevede tre mesi per decidere sulla documentazione completa; il termine complessivo può quindi arrivare al massimo a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. Il TAR ha accertato il silenzio-inadempimento e ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, tenuto conto dell’elevato numero di procedimenti della stessa natura. In caso di persistente inerzia, dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Il Ministero è stato condannato a pagare € 500,00 per spese di lite, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Con il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione Europea, ai fini dell’esercizio della professione di docente, con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere in tal senso.
Il rimedio è utilizzato per accertare il silenzio-inadempimento e ottenere una pronuncia che ordini all’amministrazione di concludere il procedimento.
art. 2 l. 241/1990
Osserva il Collegio che nel caso di specie entrambi i suddetti presupposti appaiono integrati, atteso che a fronte della domanda di riconoscimento in data 23 maggio 2025, l’Amministrazione non risulta essersi ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007
La scadenza del termine generale di conclusione del procedimento senza un provvedimento espresso, a fronte di un’istanza formale, concorre a integrare il silenzio-inadempimento.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.
L’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione europea è il Ministero dell’Istruzione e del Merito, succeduto nella denominazione al Ministero indicato dalla norma.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
Ne consegue che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo del procedimento approda al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal suddetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.
Nel procedimento di riconoscimento, il termine è di 30 giorni per verificare la completezza della documentazione e richiedere eventuali integrazioni, cui si aggiungono tre mesi per decidere sulla documentazione completa; in caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 204/2022
Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.
La disposizione è richiamata per identificare la nuova denominazione del Ministero competente al riconoscimento.
Massime di principio
- Per configurare il silenzio-inadempimento sono sufficienti la presentazione di un’istanza formale diretta a ottenere un provvedimento e la scadenza del termine per provvedere senza che l’amministrazione si sia pronunciata.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. 206/2007, l’autorità verifica entro 30 giorni la completezza della documentazione e può richiedere integrazioni; il provvedimento conclusivo va adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, con un termine complessivo massimo di quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire entro un ulteriore termine in caso di persistente inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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