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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11592/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva vizi di motivazione e violazione di legge riguardo alla qualificazione del fatto come riciclaggio e all'aggravante per agevolazione di associazione di tipo mafioso. In particolare si contestava che la Corte di Appello avesse ritenuto provata la provenienza illecita delle somme transitate su conti riconducibili a Zagaria senza elementi idonei a dimostrare la causalita illecita dei trasferimenti e i rapporti con Enrico, Antonio e Massimo Nicoletti; si censurava l'uso delle dichiarazioni del coimputato Gennaro Messina, che secondo la difesa riguardavano solo Antonio Nicoletti; si deduceva inoltre che non era adeguatamente dimostrata la disponibilita di proventi illeciti da parte dei Nicoletti. Quanto all'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., la difesa sosteneva che la Corte di Appello l'avesse applicata indebitamente, limitandola al rafforzamento della posizione personale di Zagaria e senza provare un'effettiva finalità di agevolazione del clan, mentre le dichiarazioni spontanee dell'imputato attestavano motivazioni esclusivamente personali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e non consentiti, rigettando le censure. Ha confermato la correttezza della valutazione di merito sulla riconducibilita della provenienza illecita delle somme (riciclaggio) sulla base dell'entita degli importi, dell'assenza di giustificazioni lecite, della finalita di ripulitura e delle dichiarazioni di Messina e della polizia giudiziaria. Ha ritenuto correttamente applicata l'aggravante per agevolazione dell'associazione mafiosa, osservando che la finalita agevolativa non deve essere esclusiva e puo coesistere con interessi personali, e che era provata la consapevolezza e la funzione rafforzativa del sodalizio. Di conseguenza la condanna di merito (pena di 12 anni e 8 mesi di reclusione e multa di euro 7.000,00) resta confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Il reato di riciclaggio si configura quando la condotta ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa di una somma: non è necessario che sia giudizialmente accertato il delitto presupposto, la tipologia esatta o gli autori; la provenienza illecita può essere affermata attraverso prove logiche (entità degli importi, assenza di giustificazione lecita, modalità di occultamento).

  • art. 7 legge n. 203/1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.)

    art. 7 legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.)

    La circostanza aggravante della cosiddetta agevolazione mafiosa richiede che il reato sia commesso con il fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso; per la sua integrazione è necessaria l'esistenza reale del sodalizio e la consapevolezza dell'aiuto, mentre non è richiesta l'effettiva utilità provata all'associazione: è sufficiente l'oggettiva finalizzazione dell'azione all'agevolazione, anche se connessa a motivazioni personali.

  • art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen.

    art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come presunta violazione procedurale rispetto all'assunzione e valutazione di dichiarazioni e prove; la Corte di Cassazione non ha ritenuto fondata la censura, evidenziando che le doglianze riguardavano valutazioni di merito riservate al giudice di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    La censura deve individuare vizi di motivazione rilevanti ai fini di legittimità; la Corte ha ritenuto che le doglianze difensive non dimostrassero manifesta illogicità della motivazione tale da integrare i profili di cui alla norma.

  • art. 416-bis, primo comma, cod. pen.

    art. 416-bis, primo comma, cod. pen.

    Usato per ricondurre la natura e la gravità del sodalizio camorristico e per valorizzare la precedente condanna dell'imputato come elemento a supporto della valutazione del suo ruolo dirigenziale nel gruppo, rilevante ai fini dell'aggravante.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente, per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto: le doglianze che chiedono una diversa lettura del compendio probatorio sono inammissibili se non lamentano vizi di diritto specifici.
  • Nel reato di riciclaggio la provenienza illecita delle somme può essere accertata attraverso prove logiche (es. entità degli importi, assenza di giustificazioni lecite, modalità di occultamento, uso di societa interposte e dichiarazioni di terzi), senza necessità di una sentenza sul delitto presupposto.
  • L'aggravante per agevolazione di associazione mafiosa richiede la finalità specifica di favorire l'associazione e la consapevolezza dell'ausilio prestato; questa finalità non deve essere esclusiva e può coesistere con interessi personali dell'agente.
  • Le dichiarazioni spontanee dell'imputato hanno limitata efficacia probatoria e, da sole, non sono idonee a smentire un quadro probatorio consolidato, specialmente se contraddette da altri elementi e da dichiarazioni rese in sede di esame.
  • Le dichiarazioni di coimputati o collaboratori, se coerenti con altri elementi di indagine e con l'attività di polizia giudiziaria, possono essere valorizzate dal giudice di merito per ricostruire collegamenti tra soggetti e la provenienza di somme.
  • Motivi di ricorso manifestamente infondati o volti a un riesame meramente fattuale possono determinare l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie a titolo di contributo alla Cassa delle ammende.

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