Sentenza del 11/03/2019 n. 1509 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Ricorso avverso cartella esattoriale per il pagamento di un tributo in pendenza del processo ex art 68 d.lgs 546/92
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale relativa al pagamento di un tributo, contestando presumibilmente la debenza o la legittimità della riscossione mentre erano ancora pendenti separati giudizi aventi a oggetto gli atti impositivi prodromici. Tali contestazioni non potevano essere riesaminate nel giudizio contro la cartella, in assenza di una pronuncia definitiva sui precedenti atti.
La decisione
Il ricorso è stato respinto, o comunque non accolto, nella parte in cui riproponeva vizi relativi agli atti prodromici ancora sub iudice. La riscossione in pendenza del processo è stata valutata alla luce dell'art. 68 del d.lgs. 546/1992, che consente la riscossione frazionata del tributo secondo lo stato e l'esito del giudizio. In mancanza di una decisione definitiva sugli atti presupposti, il giudice della cartella non può anticiparne l'esito né dichiararne autonomamente l'invalidità per motivi già dedotti in altri procedimenti.
Norme richiamate
Art. 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Riscossione in pendenza del processo
La norma disciplina la riscossione provvisoria del tributo durante il contenzioso, consentendola nei limiti previsti in relazione allo stato del giudizio e alle decisioni intervenute.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Gli atti prodromici devono essere contestati nel relativo giudizio; nel processo contro la cartella non possono essere riesaminati vizi già dedotti in procedimenti separati, finché questi non si siano conclusi con una pronuncia definitiva.
Massime di principio
- Quando una cartella deriva da un atto impositivo già impugnato in un separato processo, il giudizio contro la cartella non costituisce normalmente la sede per riesaminare i vizi dell'atto presupposto.
- La pendenza del giudizio sull'atto prodromico non impedisce automaticamente la riscossione: occorre verificare le percentuali e le condizioni della riscossione provvisoria previste dall'art. 68 del d.lgs. 546/1992.
- Eventuali doglianze sulla debenza del tributo devono essere fatte valere tempestivamente contro l'atto impositivo originario, mentre contro la cartella vanno dedotti soprattutto vizi propri della cartella o della procedura di riscossione.
- L'assenza di una pronuncia definitiva sugli atti prodromici impedisce, di regola, al giudice della cartella di considerarli definitivamente invalidi o di anticipare gli effetti della decisione del giudizio principale.
- Per valutare la legittimità della riscossione occorre ricostruire la sequenza degli atti, verificare l'esistenza di sospensioni giudiziali o amministrative e confrontare l'importo richiesto con quello effettivamente riscuotibile nella fase processuale.
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