Sentenza del 17/02/2016 n. 3094 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano gli avvisi di accertamento relativi al 1996, sostenendo principalmente l'illegittimità dell'accesso domiciliare e dell'attività ispettiva, l'efficacia di un precedente giudicato esterno, l'omessa pronuncia della Commissione regionale su alcune eccezioni, nonché l'insufficienza della prova della distribuzione ai soci di utili extracontabili. Contestavano inoltre l'applicazione della presunzione di distribuzione degli utili in assenza di un accertamento definitivo nei confronti della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché il Ministero non era stato parte del giudizio di appello e non aveva legittimazione passiva. Ha invece rigettato il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la società non aveva impugnato la decisione relativa alle proprie imposte, rendendo definitivo l'accertamento degli utili extracontabili; il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché il precedente giudicato IVA non riguardava necessariamente le medesime prove, attività ispettive, parti e rapporto tributario; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le eccezioni erano state riproposte tardivamente con memoria illustrativa; il quarto e il quinto motivo sono stati rigettati perché la ristrettezza della base sociale e familiare, insieme agli investimenti incompatibili con i redditi dichiarati e alle movimentazioni bancarie non giustificate, costituivano elementi sufficienti a presumere la distribuzione degli utili occulti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in 15.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 2909 c.c.
Il giudicato vincola le parti e i loro aventi causa, ma la sua efficacia non si estende automaticamente a soggetti diversi, come i soci rispetto alla società, né a rapporti tributari differenti.
Art. 2697 c.c.
La parte che intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi; nel caso concreto, una volta operata la presunzione di distribuzione degli utili, spettava ai contribuenti fornire la prova contraria.
Art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti. La Corte ha ritenuto tali gli elementi derivanti dalla ristretta base familiare, dalle movimentazioni bancarie e dagli investimenti incompatibili con i redditi dichiarati.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
La norma riguarda l'imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone; non è direttamente applicabile alle società di capitali, ma la distribuzione di utili extracontabili ai soci può essere provata mediante presunzioni.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 45
I redditi di capitale rilevano secondo il principio di cassa, ma la percezione degli utili può essere desunta, nelle società a ristretta base azionaria, da presunzioni gravi, precise e concordanti, salvo prova contraria.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 2
Disciplina le condizioni per gli accessi e le ispezioni in luoghi qualificabili come domicilio. Un'attività ispettiva illegittima può comportare l'inutilizzabilità delle prove acquisite, ma tale effetto deve essere dimostrato con riferimento alle prove effettivamente utilizzate nel diverso giudizio.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 3
Richiede, nei casi previsti, la preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica per determinate attività di accesso o perquisizione; la mancanza o illegittimità dell'autorizzazione può rendere inutilizzabili le prove raccolte.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33
Regola i poteri di controllo e accesso dell'amministrazione finanziaria, inclusi i casi in cui è necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 5
Prevede limiti alla durata delle verifiche fiscali. La relativa eccezione deve essere dedotta tempestivamente e nel rispetto delle regole processuali.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32, comma 2, 54, comma 1 e 56
Nel processo tributario le questioni e le eccezioni assorbite devono essere riproposte tempestivamente nell'atto di controdeduzioni o nella prima difesa utile; la memoria illustrativa ha funzione meramente argomentativa e non può introdurre nuovi temi di indagine.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base azionaria, soprattutto se familiare, l'amministrazione finanziaria può presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, purché disponga di indizi gravi, precisi e concordanti.
- Il contribuente può superare la presunzione dimostrando che gli utili sono rimasti nella società, sono stati accantonati o reinvestiti, oppure che le somme e gli investimenti derivano da fonti lecite e diverse.
- Un giudicato ottenuto in una controversia tra società e amministrazione finanziaria non si estende automaticamente al socio, se mancano identità delle parti, del tributo e del rapporto giuridico.
- L'inutilizzabilità di prove raccolte mediante un'attività ispettiva illegittima può propagarsi ad altri accertamenti solo se si dimostra che si tratta delle stesse prove e che le controversie coinvolgono le medesime parti o soggetti giuridicamente vincolati dal giudicato.
- Le eccezioni processuali devono essere dedotte o riproposte nella prima difesa utile; una memoria successiva non può sanare la tardività né imporre al giudice di pronunciarsi su questioni introdotte fuori termine.
- Quando la società non impugna l'accertamento a essa riferito, la definitività dell'accertamento societario può costituire il presupposto dell'accertamento personale del socio, ferma restando la necessità di provare o presumere validamente la distribuzione degli utili.
- È essenziale individuare correttamente il soggetto legittimato passivo: dopo il subentro delle Agenzie fiscali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze non è normalmente parte legittimata nei giudizi relativi ad atti gestiti dall'Agenzia delle Entrate.
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