Sentenza del 08/08/2017 n. 4947 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Indagini bancarie - Prova contraria - Requisiti - Mancanza - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa presunzione derivante dai versamenti bancari è stata ritenuta legittima, poiché il contribuente non ha fornito una prova contraria analitica e individualizzata idonea a dimostrare l'estraneità di ogni singola operazione a redditi imponibili. L'accertamento è pertanto confermato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzo delle indagini bancarie ai fini dell'accertamento tributario. Per i versamenti effettuati sui conti correnti del contribuente opera la presunzione legale prevista dall'art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, secondo cui tali somme possono essere considerate ricavi o compensi imponibili. Il contribuente deve quindi dimostrare che i movimenti bancari non sono riferibili a operazioni imponibili. Tale prova deve essere analitica e specifica: non è sufficiente una spiegazione generica o complessiva, ma occorre indicare, per ciascun versamento, la concreta origine e la ragione per cui esso sarebbe estraneo a fatti imponibili.
Norme richiamate
Art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
presunzione legale di imponibilità dei versamenti sui conti correnti
I versamenti bancari possono essere presunti ricavi o compensi imponibili, salvo che il contribuente dimostri in modo analitico che ciascuna movimentazione è estranea a operazioni imponibili.
Massime di principio
- In presenza di versamenti bancari non giustificati, l'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento sulla presunzione legale prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973.
- La prova contraria grava sul contribuente e deve essere specifica, documentata e riferita a ogni singolo movimento bancario.
- Non sono normalmente sufficienti spiegazioni generiche, ricostruzioni complessive o la mera affermazione che le somme non costituiscono reddito.
- Per superare la presunzione è opportuno collegare ogni versamento a una causale verificabile, come prestiti, restituzioni, trasferimenti propri, donazioni, vendite non imponibili o altre operazioni estranee all'attività produttiva di reddito.
- L'assenza di una documentazione analitica consente la conferma dell'accertamento basato sulle movimentazioni bancarie.
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