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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23140/2020 del 22/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sulla qualificazione economica di un insieme di contratti di locazione e sublocazione: la Corte distrettuale aveva ritenuto che, considerati congiuntamente, i contratti costituissero un'operazione complessa a titolo gratuito soggetta all'inefficacia ex art. 64 legge fall., per il presunto depauperamento del patrimonio di ICM s.p.a. e l'assenza di una controprestazione compensativa. Supermercati Visotto e REM hanno contestato tale qualificazione sostenendo che locazione e sublocazione erano negozi autonomi e tipicamente onerosi, che ICM aveva un interesse imprenditoriale e aveva ricevuto o poteva ricevere corrispettivo/vantaggi che eliminavano ogni pregiudizio ai creditori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale di Supermercati Visotto e il ricorso incidentale tempestivo di REM, dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato del fallimento di ICM. Ha ritenuto corretta l'analisi del giudice di merito, che ha valutato la "causa concreta" dell'operazione complessiva e, sulla base della sovrapponibilità dei contratti e dell'assenza di vantaggi compensativi per ICM, ha individuato una interposizione a titolo gratuito con conseguente inefficacia ai sensi dell'art. 64 legge fall. Sono state respinte le censure sulla motivazione, sull'uso delle presunzioni e sull'onere della prova; i censori che chiedevano una diversa valutazione di fatto sono stati dichiarati inammissibili. Sono state condannate in solido Supermercati Visotto s.r.l. e REM s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore del fallimento ICM s.p.a.

Norme richiamate

  • art. 64 legge fallimentare

    L'inefficacia riguarda gli "atti a titolo gratuito" compiuti dal fallito che arrecano pregiudizio al patrimonio del disponente e quindi ai creditori; va valutata in base alla "causa concreta" e all'assenza di corrispettivo o vantaggio patrimoniale effettivo per il disponente

  • art. 1571 cod. civ.

    Richiamato in relazione alla disciplina del contratto di locazione come quadro tipico del negozio analizzato; la sola qualificazione tipica non esclude la valutazione della causa concreta

  • art. 1594 cod. civ.

    Richiamato in ragione delle norme sul contratto di sublocazione e rispetto alla natura sinallagmatica dei rapporti locativi; anche qui la causa concreta prevale sulla mera tipologia contrattuale

  • art. 132 cod. proc. civ. (n.4, comma 2)

    Il giudice deve motivare sufficientemente la decisione; nel caso la Corte d'appello ha fornito argomentazione comprensibile e adeguata circa la qualificazione della complessa operazione economica

  • art. 2727 cod. civ.

    Definizione e funzione delle presunzioni; la Corte non ha illegittimamente usato presunzioni ma ha valutato la congerie probatoria per ricostruire la causa concreta

  • art. 2729 cod. civ.

    Criteri di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni; la sentenza spiega che non si è trattato di inferenza presuntiva illegittima bensì di apprezzamento delle prove

  • art. 2697 cod. civ.

    Regola dell'onere della prova: la Corte ha ritenuto che, una volta appurata la gratuità concreta dell'operazione, spettava alle parti alleganti l'onerosità provare l'esistenza di vantaggi compensativi effettivi

  • art. 116 cod. proc. civ.

    Ampio apprezzamento del giudice di merito sulla valutazione della prova; la Corte di legittimità non è autorizzata a riesaminare il merito dei fatti

  • art. 97 cod. proc. civ.

    Disposizione richiamata in relazione all'addebito delle spese di lite in via solidale alle parti soccombenti

Massime di principio

  • Per valutare la gratuità o onerosità di un atto posto in relazione a una procedura fallimentare occorre esaminare la "causa concreta" dell'operazione complessiva e non limitarsi alla qualificazione astratta dei singoli negozi.
  • Contratti formalmente "tipici" e sinallagmatici (es. locazione e sublocazione) possono, se collegati in un'operazione unica, risultare nella pratica privi di controprestazione per il disponente e quindi rilevare come atti a titolo gratuito ai sensi dell'art. 64 legge fall.
  • Il giudice deve valutare gli effetti economici reali: entità dell'attribuzione, durata, contenuto economico, rischio residuo e possibilità di recupero da parte del soggetto poi fallito sono fattori determinanti per accertare il depauperamento patrimoniale.
  • Se il giudice di merito accerta la mancanza di vantaggi compensativi concreti per il disponente, grava sulle parti che sostengono l'onerosità l'onere di provare l'esistenza di ulteriori vantaggi che neutralizzino il pregiudizio ai creditori.
  • Censure che chiedono alla Corte di cassazione di riesaminare la valutazione probatoria o la valutazione della causa concreta sono inammissibili: il sindacato in sede di legittimità è limitato al controllo di legittimità e di motivazione.
  • La motivazione deve rendere percepibile il percorso logico: se il giudice di merito espone le ragioni per cui considera i negozi parte di un'operazione complessa la motivazione è adeguata e non si configura omissione ai sensi dell'art.132 c.p.c.

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