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Legge

L.R. Sardegna 39/2013

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2014

Normativa regionaleL.R. Sardegna 39/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza per la Sardegna l’esercizio provvisorio del bilancio 2014 dal 1° gennaio al 30 aprile 2014, sulla base del bilancio 2013. Durante tale periodo gli impegni mensili sono limitati a un dodicesimo degli stanziamenti, con deroghe per spese obbligatorie, fondi di riserva e residui perenti. La norma è riferita solo al periodo indicato ed è oggi obsoleta.

Esercizio provvisorio del bilancio regionale Sardegna 2014

Esercizio provvisorio del bilancio regionale per il 2014

La legge regionale disciplina in via transitoria l’operatività del bilancio della Regione autonoma della Sardegna per i primi mesi del 2014. Autorizza infatti l’esercizio provvisorio sulla base del bilancio 2013, con limiti stringenti agli impegni e ai pagamenti effettuabili nel periodo considerato.

Ambito temporale di applicazione

L’autorizzazione riguarda esclusivamente il periodo:

  • dal 1° gennaio al 30 aprile 2014;
  • per un massimo di quattro mesi.

La disciplina si fonda sul bilancio dell’esercizio 2013 ed è quindi strettamente collegata alla gestione provvisoria del nuovo esercizio finanziario 2014.

Limiti agli impegni di spesa

Durante l’esercizio provvisorio la Giunta regionale non può assumere impegni di spesa oltre il limite di un dodicesimo dello stanziamento previsto per ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa.

Deroghe al limite dei dodicesimi

Il vincolo del dodicesimo non si applica in alcuni casi specifici, in particolare quando si tratta di:

  • spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge;
  • spese non suscettibili di frazionamento in dodicesimi perché la normativa vigente ne disciplina importo e scadenza delle erogazioni;
  • fondi per la riassegnazione dei residui perenti previsti dalla legge regionale n. 11 del 2006;
  • altri fondi di riserva previsti dalla medesima legge regionale n. 11 del 2006.

Pagamenti consentiti

Sul versante dei pagamenti, la Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento:

  • dell’intero ammontare dei residui;
  • degli impegni di spesa assunti in conto competenza nei limiti consentiti dalla disciplina sull’esercizio provvisorio e dalle relative deroghe.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURAS, ma produce efficacia giuridica dal 1° gennaio 2014.

Valutazione di attualità

Si tratta di una disposizione temporanea riferita a un esercizio finanziario ormai concluso; non ha più utilità applicativa attuale ed è quindi da considerarsi obsoleta.

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