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Legge

L.R. Sardegna 38/2013

Norme in materia di servizi per il lavoro, disposizioni attuative della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), e interventi a favore degli operatori di tutela ambientale

Normativa regionaleL.R. Sardegna 38/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’organizzazione dei servizi per il lavoro in Sardegna, autorizza l’Agenzia regionale per il lavoro ad avviare concorsi per assunzioni a tempo indeterminato e fissa termini ravvicinati per statuto, dotazione organica e chiusura delle selezioni. Prevede inoltre misure per 89 lavoratori individuati dalla L.R. 10/2013 e la prosecuzione dei servizi di disinfestazione provinciali fino alla riforma degli enti locali. Alcune misure sono riferite al 2014-2016 e a scadenze ormai concluse.

Servizi per il lavoro, attuazione norme sul lavoro e interventi per operatori di tutela ambientale in Sardegna

Servizi per il lavoro e rafforzamento dell’Agenzia regionale per il lavoro

La legge interviene per dare piena attuazione alla disciplina regionale sui servizi e sulle politiche per il lavoro in Sardegna, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema su tutto il territorio regionale. L’Agenzia regionale per il lavoro viene potenziata come soggetto centrale di gestione operativa.

Assunzioni e procedure concorsuali

L’Agenzia è autorizzata a bandire concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto dei limiti del decreto-legge n. 78 del 2010 in materia di contenimento della spesa. In deroga alla disciplina ordinaria sul personale regionale, i concorsi sono gestiti direttamente dall’Agenzia, in ragione della specificità delle professionalità richieste.

Assetto organizzativo e dotazione organica

Ai fini dell’attuazione delle nuove competenze, lo statuto dell’Agenzia è approvato dalla Giunta regionale entro sette giorni dall’entrata in vigore della legge. Sempre entro sette giorni la Giunta definisce la dotazione organica, tenendo conto delle nuove funzioni e delle previsioni della legge regionale n. 20 del 2005. La dotazione organica di prima attivazione è fissata in 480 unità.

Termine della procedura selettiva

La procedura selettiva prevista per il reclutamento del personale deve concludersi entro il 31 dicembre 2014.

Misure per i lavoratori individuati in attuazione della L.R. n. 10 del 2013

La legge dà attuazione alle disposizioni regionali urgenti in materia di lavoro e settore sociale, prevedendo l’iscrizione nella lista speciale di 89 lavoratori già individuati dall’Assessorato regionale competente. La misura è finalizzata a completare il percorso di tutela previsto dalla normativa precedente.

Accordi procedimentali e bonus occupazionale

Se entro il 31 dicembre 2013 non interviene la proroga degli ammortizzatori sociali per i lavoratori interessati, l’Agenzia regionale del lavoro può stipulare, su domanda dei singoli aventi diritto, accordi procedimentali di collaborazione con gli enti di formazione di provenienza e con le amministrazioni di destinazione. Gli accordi prevedono un bonus occupazionale per ciascun lavoratore, erogato dall’Agenzia a favore degli enti di formazione per attività di tutoraggio e formazione finalizzate alla qualificazione del personale.

Copertura finanziaria degli interventi per i lavoratori

Gli oneri sono stimati in 3 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 e sono coperti con risorse già stanziate per la medesima finalità da precedente legge regionale, ripartite su specifiche unità previsionali di base.

Prosecuzione dei servizi di disinfestazione e tutela ambientale

Fino all’attuazione della riforma organica dell’ordinamento delle autonomie locali, le amministrazioni provinciali sono autorizzate a garantire la continuità dei servizi di disinfestazione svolti dal personale previsto dalla normativa regionale del 2009. La disposizione, come modificata successivamente, riguarda la prosecuzione dei servizi e si colloca in una fase transitoria legata al riordino delle province.

Copertura finanziaria per la tutela ambientale

Gli oneri sono valutati in 8.970.000 euro e trovano copertura mediante le autorizzazioni di spesa già previste dalla legge regionale n. 21 del 1999, con imputazione al capitolo e alle unità previsionali indicate per il triennio 2014-2016 e per gli anni successivi.

Entrata in vigore e attualità della legge

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS. Tuttavia molte disposizioni hanno natura transitoria o sono legate a scadenze già trascorse, come il termine del 31 dicembre 2014 per le selezioni e gli interventi finanziari riferiti al 2014-2016; per questo il testo è oggi in larga parte di interesse storico/ricostruttivo più che applicativo.

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