L.R. Sardegna 36/2013
Disposizioni urgenti in materia di protezione civile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce gli uffici territoriali di protezione civile, disciplina il personale e le risorse per il Centro funzionale decentrato, autorizza spese annuali per il volontariato e abroga alcune previsioni sulle funzioni provinciali. Parte delle misure è stata aggiornata nel tempo; l’assetto economico e organizzativo si riferisce a specifici esercizi e a passaggi attuativi già conclusi.
Disposizioni urgenti in materia di protezione civile in Sardegna
Disposizioni urgenti in materia di protezione civile
La legge regionale della Sardegna interviene sull’organizzazione della protezione civile, rafforzando la struttura periferica della Direzione generale, disciplinando il reclutamento/mobilità di personale per il Centro funzionale decentrato e stanziando risorse per il volontariato. Contiene inoltre abrogazioni di norme precedenti in materia di funzioni degli enti locali.
Uffici territoriali di protezione civile
Nelle more della definizione del nuovo ordinamento degli enti locali, sono istituiti uffici territoriali di protezione civile come strutture periferiche della Direzione generale della protezione civile, con operatività in ambito sovracomunale. Le funzioni attribuite riguardano:
- organizzazione e gestione del volontariato;
- predisposizione del programma di previsione e prevenzione dei rischi in ambito sovracomunale;
- supporto ai piani comunali di protezione civile;
- istruttoria e verifica degli interventi urgenti per spese di primo intervento sostenute dai comuni e altri enti locali in occasione di calamità o eventi atmosferici eccezionali;
- pianificazione e coordinamento delle esercitazioni di protezione civile in ambito sovracomunale.
Per le esigenze operative connesse a tali uffici è previsto il trasferimento del personale, dei mezzi e delle strutture delle province collegati alle funzioni trasferite. La disciplina applicativa del trasferimento è poi ricondotta ai criteri e alle modalità stabiliti dalla normativa regionale sul riordino del sistema delle autonomie locali.
Le risorse necessarie sono poste a carico del fondo unico regionale e sono compensate mediante riduzione dei trasferimenti spettanti alle province. In seguito, gli oneri sono stati quantificati in euro 547.175,23 per il 2019 e in euro 656.610,27 a decorrere dal 2020.
Centro funzionale decentrato e mobilità del personale
Per le esigenze operative derivanti dall’attivazione del Centro funzionale decentrato della Direzione generale della protezione civile, la legge prevede una procedura straordinaria di mobilità per l’immissione nel ruolo unico dell’Amministrazione regionale di:
- un dirigente;
- 25 unità di personale.
La procedura doveva essere attivata entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge e conclusa entro i 60 giorni successivi. Il personale è acquisito mediante cessione del contratto e deve comunque rientrare nella dotazione organica vigente.
La Giunta regionale individua le figure professionali necessarie, i bacini di provenienza e i criteri per l’esame delle domande. Gli oneri complessivi sono valutati in euro 1.230.000, con copertura a valere sul fondo per nuovi oneri legislativi e su specifiche unità previsionali di base, anche mediante riduzione del contributo di funzionamento degli enti di provenienza del personale mobilitato. Le variazioni di bilancio sono demandate all’Assessore competente in materia di bilancio.
Volontariato di protezione civile
Per le attività connesse all’operatività, all’addestramento e all’aggiornamento del volontariato di protezione civile è autorizzata, a decorrere dall’esercizio finanziario 2014, una spesa annua valutata in euro 1.000.000.
La legge dispone l’iscrizione di tale importo nel bilancio regionale 2014-2015, con corrispondente diminuzione del fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente. La previsione ha natura finanziaria collegata a specifici esercizi di bilancio.
Abrogazioni e coordinamento normativo
La legge abroga alcune disposizioni precedenti della legge regionale n. 9 del 2006 e della legge regionale n. 3 del 2008, in particolare quelle connesse al conferimento di funzioni agli enti locali e alla disciplina finanziaria del 2008. Il risultato è un assetto più coerente con il nuovo ruolo regionale in materia di protezione civile.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS. Tuttavia, varie sue previsioni hanno natura transitoria o finanziaria riferita a esercizi ormai conclusi, e una parte della disciplina è stata successivamente modificata da leggi regionali del 2018 e del 2019. Nel complesso, il provvedimento conserva rilievo soprattutto per l’impianto organizzativo della protezione civile regionale, ma presenta profili in larga parte superati nei contenuti finanziari e attuativi.
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