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Legge

L.R. Sardegna 2/2014

Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione

Normativa regionaleL.R. Sardegna 2/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Sardegna, il trattamento economico di consiglieri e componenti della Giunta, le sanzioni per assenze, la gratuità di alcuni incarichi, il fine mandato e le regole di funzionamento dei gruppi consiliari e del relativo personale. Le disposizioni originarie operano dalla XV legislatura; molte regole sui gruppi e sul personale sono state poi aggiornate nel 2019, 2024, 2025 e 2026.

Razionalizzazione della spesa per gli organi statutari della Regione Sardegna

Razionalizzazione della spesa per il funzionamento degli organi statutari della Regione Sardegna

La legge introduce misure di contenimento della spesa relative agli organi statutari della Regione autonoma della Sardegna. Disciplina il trattamento economico dei consiglieri e di alcuni componenti della Giunta, il regime delle assenze, la partecipazione gratuita a organismi, il fine mandato, la trasparenza patrimoniale e il funzionamento dei gruppi consiliari, con effetti applicabili nel territorio regionale.

Trattamento economico dei consiglieri regionali

Il trattamento economico dei consiglieri regionali è articolato in indennità consiliare, rimborso forfettario per le spese inerenti al mandato e, per chi svolge particolari funzioni, indennità di carica.

  • L’indennità consiliare mensile è pari a 6.600 euro lordi.
  • Il rimborso forfettario mensile è pari a 3.850 euro.
  • Il rimborso è maggiorato per spese di trasporto di:
    • 650 euro per i consiglieri con dimora abituale oltre 100 km dalla sede del Consiglio regionale;
    • 300 euro per i consiglieri con dimora abituale tra 71 e 100 km.
  • L’indennità di carica mensile lorda aggiuntiva spetta a:
    • 2.500 euro al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio;
    • 1.200 euro ai componenti della Giunta regionale.
  • L’Ufficio di Presidenza disciplina il rimborso delle spese di viaggio dei consiglieri quando si recano fuori sede per incarichi consiliari.

Le indennità e i rimborsi sono rivalutati annualmente in misura pari alla variazione ISTAT positiva dell’indice FOI; la rivalutazione decorre dalla XV legislatura.

Trattamento economico dei componenti della Giunta non consiglieri

Ai componenti della Giunta che non siano consiglieri regionali spetta:

  • l’indennità e il 70% del rimborso forfettario previsto per i consiglieri;
  • l’indennità di carica spettante ai componenti della Giunta.

I dipendenti di una pubblica amministrazione nominati membri della Giunta e collocati a disposizione della Regione possono optare, in qualunque momento, per la conservazione del trattamento economico onnicomprensivo goduto presso l’amministrazione di appartenenza in luogo dell’indennità prevista per i consiglieri.

Assenze ingiustificate e sanzioni

Per consiglieri e assessori è prevista una sanzione in caso di mancata partecipazione ai lavori consiliari.

  • Ai consiglieri assenti ingiustificatamente alle sedute dell’Aula o delle commissioni consiliari si applica una sanzione commisurata all’importo del trattamento spettante.
  • La misura della sanzione, le cause di assenza giustificata e le modalità di rilevazione delle presenze sono stabilite dagli organi competenti del Consiglio secondo il Regolamento interno.
  • Agli assessori regionali assenti ingiustificatamente alle sedute del Consiglio cui debbano partecipare per la delega di cui sono titolari si applica la stessa disciplina.

Gratuità di partecipazione in organismi e divieto di cumulo

La partecipazione a commissioni, comitati e organi di enti, quando connessa alle cariche di Presidente della Regione, Presidente del Consiglio regionale, assessore o consigliere regionale, è gratuita.

  • Non spettano indennità, gettoni di presenza o altri compensi.
  • Alle indennità previste per consiglieri e componenti della Giunta non si cumulano assegni, indennità, medaglie o gettoni derivanti da incarichi amministrativi conferiti dallo Stato, dalla Regione, da enti pubblici, banche, concessionari di servizi pubblici, soggetti privati o società con azionariato statale o regionale, e da enti privati con rapporti di affari con amministrazioni pubbliche.

Assegno di fine mandato

L’indennità di fine mandato prevista dal Regolamento interno del Consiglio regionale è definita dall’Ufficio di Presidenza nel rispetto del limite di una mensilità di indennità consiliare per ogni anno di mandato, fino a un massimo di dieci anni.

Pubblicità e trasparenza patrimoniale

La legge interviene sulla disciplina regionale sulla trasparenza patrimoniale dei consiglieri, estendendo gli obblighi anche agli assessori e rafforzando il richiamo alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013. In particolare, la dichiarazione patrimoniale comprende anche:

  • la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o altre utilità finanziarie, anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;
  • gli assessori, oltre ai consiglieri, tra i soggetti interessati dalla disciplina dichiarativa;
  • il richiamo alle sanzioni amministrative di cui all’articolo 47 del d.lgs. n. 33/2013, definite con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza.

Gruppi consiliari: dotazioni, contributi e regole generali

Il Consiglio regionale assicura ai gruppi consiliari, secondo il proprio Regolamento interno:

  • una dotazione strumentale e di locali adeguata e funzionale;
  • una sovvenzione annuale per il personale, fissata dall’Ufficio di Presidenza, entro il limite massimo pari al costo di un’unità di personale di categoria D dell’Amministrazione regionale, posizione economica 6, compresi gli oneri a carico della Regione, moltiplicato per il numero dei consiglieri del gruppo;
  • un contributo per le finalità previste dalla normativa statale sui gruppi consiliari, da utilizzare secondo le linee guida e le prescrizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012.

L’Ufficio di Presidenza adotta un regolamento per disciplinare l’attuazione delle regole di finanziamento e l’utilizzo delle risorse. I gruppi possono rinunciare al contributo previsto dalla disciplina statale richiamata. Sono soppressi i contributi ai gruppi consiliari previsti dalla legge regionale n. 12 del 2012.

Personale dei gruppi consiliari

Ciascun gruppo può scegliere il personale necessario per le proprie attività istituzionali mediante:

  • comando a tempo pieno o parziale, anche condiviso o d’eccedenza, di dipendenti di ruolo dell’Amministrazione regionale o di altri enti pubblici;
  • contratti a tempo determinato;
  • altre forme contrattuali flessibili consentite dall’ordinamento, secondo la disciplina poi introdotta e successivamente abrogata.

La spesa complessiva per il personale deve rispettare i limiti di spesa fissati dalla legislazione statale; il relativo calcolo considera in modo aggregato la spesa di personale del Consiglio regionale e della Regione. Consiglio e Giunta definiscono con apposita intesa, da stipularsi entro il 31 gennaio di ogni anno, le modalità di attuazione; per il 2025 il termine è fissato al 31 marzo.

Inoltre:

  • la spesa di personale non può comunque superare il limite massimo previsto dal decreto-legge n. 174 del 2012;
  • il numero massimo di personale reclutabile è determinato nei limiti della sovvenzione annuale destinata a ciascun gruppo, tenendo conto anche degli spazi assegnati;
  • entro tale limite sono compresi anche gli oneri per sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria; per questi adempimenti il Presidente del gruppo, quale datore di lavoro, si avvale della struttura competente dell’Amministrazione consiliare.

Comandi presso i gruppi consiliari

La richiesta di comando del personale di cui sopra è formulata su proposta nominativa del Presidente del gruppo interessato, con assenso scritto del dipendente, e viene inoltrata all’amministrazione di appartenenza. Il comando:

  • opera per la sola legislatura in corso e può essere rinnovato;
  • può cessare anticipatamente per volontà del dipendente o del Presidente del gruppo richiedente.

Al personale comandato è riconosciuto il trattamento economico previsto dalla normativa regionale sul personale dell’Amministrazione regionale, con la relativa indennità calcolata secondo le regole richiamate dalla legge. I dipendenti del Consiglio regionale non possono essere comandati presso i gruppi consiliari. Il costo del personale comandato, compresa l’indennità, deve rientrare nel tetto massimo della sovvenzione del gruppo. Il personale comandato conserva diritti e doveri del proprio stato giuridico ed economico e opera alle dipendenze funzionali del Presidente del gruppo.

Personale a tempo determinato dei gruppi consiliari

Il personale di supporto al gruppo è posto alle dirette dipendenze funzionali del Presidente del gruppo per l’esercizio delle funzioni legislative, di indirizzo e di controllo. Può essere costituito da:

  • dipendenti pubblici in comando;
  • collaboratori assunti con contratto a tempo determinato;
  • dipendenti pubblici collocati in aspettativa senza assegni, se dipendenti da pubbliche amministrazioni.

Per il personale di supporto si applica la disciplina statale richiamata in tema di incarichi fiduciari e limiti retributivi.

Per i contratti a tempo determinato:

  • la stipula è curata dalla competente struttura dell’Amministrazione consiliare, nei limiti delle risorse destinate al gruppo;
  • il soggetto è individuato dal Presidente del gruppo, nel rispetto dell’intuitu personae e previa verifica dei requisiti professionali;
  • requisiti di accesso, inquadramento e trattamento economico sono stabiliti dall’Ufficio di Presidenza in base al contratto collettivo regionale del personale non dirigenziale;
  • l’Ufficio di Presidenza approva gli schemi contrattuali;
  • i contratti sono fiduciari, possono durare sino alla conclusione della legislatura e cessano comunque allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti;
  • possono essere risolti in ogni momento se viene meno il rapporto fiduciario;
  • il personale non entra nei ruoli dell’Amministrazione consiliare e non ha alcun diritto all’assunzione, né presso l’Amministrazione né presso il gruppo;
  • non è in alcun caso consentita la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato.

Il trattamento economico della singola unità a tempo determinato non può eccedere il costo di un’unità di categoria D dell’Amministrazione regionale e deve comunque rispettare il tetto derivante dalla sovvenzione annuale del gruppo. Una successiva disciplina ha previsto che il trattamento accessorio possa essere sostituito, con provvedimento motivato dell’Ufficio di Presidenza, da un unico emolumento comprensivo di straordinario, produttività collettiva e qualità della prestazione.

I dipendenti reclutati con tali modalità non possono essere coniugi o conviventi more uxorio di consiglieri regionali in carica nella legislatura di conferimento, né avere con essi rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado. Il personale assegnato può svolgere attività anche in modalità agile, nel rispetto della normativa vigente e, per il personale in comando, della disciplina dell’amministrazione di appartenenza.

Gruppo misto

Per il gruppo misto, il personale è determinato nei limiti della sovvenzione annuale attribuita a ciascun consigliere componente, su richiesta nominativa del medesimo e nei limiti di spesa previsti per i gruppi. Le funzioni del Presidente del gruppo, in relazione a ciascuna unità di personale, sono attribuite al componente che ne ha fatto richiesta; la disciplina del personale a tempo determinato segue quella generale dei gruppi. Se tutti i componenti del gruppo misto delegano all’unanimità il Presidente del gruppo, le regole speciali sopra indicate non si applicano e si applica la disciplina generale del personale dei gruppi consiliari.

Avanzi di gestione dei gruppi consiliari

Le disponibilità finanziarie derivanti dagli avanzi di gestione risultanti dai rendiconti dei contributi ricevuti dai gruppi consiliari e presentati alla fine della XIV legislatura possono essere devolute per le finalità indicate dalla legge statale richiamata oppure in beneficenza.

Regime finanziario

Le spese per gli articoli relativi a trattamento economico dei consiglieri e funzionamento dei gruppi gravano sul bilancio interno del Consiglio regionale; le spese relative all’indennità dei componenti della Giunta non consiglieri gravano sul bilancio della Regione. La minore spesa rispetto al 2013 è valutata in:

  • 6.450.000 euro per il 2014;
  • 8.750.000 euro per il 2015 e anni successivi.

Di tali importi:

  • 6.000.000 euro per il 2014 e 8.100.000 euro per il 2015 e successivi sono riferiti al funzionamento del Consiglio regionale;
  • 450.000 euro per il 2014 e 650.000 euro per il 2015 e successivi agli oneri di funzionamento della Giunta regionale. Le variazioni di bilancio sono disposte con le leggi di approvazione del bilancio di previsione.

Abrogazioni e decorrenza

Sono abrogate la legge regionale n. 37 del 1995 sul funzionamento e l’assegnazione di personale ai gruppi consiliari, la legge regionale n. 2 del 1949 sulle indennità degli organi regionali e l’articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2012. Le disposizioni della legge entrano in vigore dalla XV legislatura.

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