Ordinanza n. 2912/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -della nota prot. -OMISSIS- emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti e La Navigazione, Direzione Generale Territoriale del SUD – Uffici Motorizzazione Civile di Reggio Calabria E Cosenza, sez. Coordinate di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone, nei confronti del ricorrente ed avente ad oggetto: “installazione di componenti per l’impiego gravoso dei veicoli (modifica delle sospensioni; installazione verricelli; installazione di paraurti rinforzati; installazione di snorkel). Circolare Ministeriale prot. -OMISSIS-”; -della circolare del MIT prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto: “veicoli per impieghi gravosi – allestimenti unici esemplari”; -in parte qua del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’8 gennaio 2021 (in Gazz. Uff., 13 febbraio 2021, n. 37), recante disposizioni in materia di: “Innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione” nonché dei relativi allegati, con succ. modd., laddove si interpretasse – come fa l’amministrazione – nel senso di non includere, tra le tipologie di modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, per le quali non è prevista la visita e prova presso gli uffici motorizzazione civile, nonché le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione, l’istallazione delle seguenti componenti: a) verricelli; b) paraurti rinforzati; c) snorkel; d) luci supplementare da coprire durante la marcia normale; e) installazione di pedane laterali; f) pneumatici differenti; -di tutti gli ulteriori atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali con cui gli Enti resistenti, hanno illegittimamente compresso e/o disconosciuto il potere attestazione di conformità del Sig. -OMISSIS-, quale allestitore accreditato, in merito ai lavori che sono indicati in punto di fatto alle lett. a)-f) nonché a quelli di cui all’allegato A) del DM dell’8.01.2025 e succ. modd.; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente in data 2 maggio 2026: -della nota prot. n. -OMISSIS-, emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti e La Navigazione, Direzione Generale Territoriale del SUD – Uffici Motorizzazione Civile di Reggio Calabria E Cosenza, sez. Coordinate di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone, avente ad oggetto: “Installazione di componenti per l'impiego gravoso dei veicoli. Circolare prot. n. -OMISSIS-”, con cui sono stati richiamati i funzionari dell’Ufficio di UMC di Cosenza, all’applicazione della richiamata circolare, in merito alla visita e prova dei veicoli oggetto di installazione di componenti per l’impiego gravoso, ai sensi dell’art. 78 del cod. strada e la richiesta di nulla osta, in base al quale è stato successivamente adottato il provvedimento del 25 ottobre 2025 nei confronti del ricorrente; -della nota prot. n.-OMISSIS-, emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti e La Navigazione, Direzione Generale Territoriale del SUD – Uffici Motorizzazione Civile di Reggio Calabria E Cosenza, sez. Coordinate di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone, avente ad oggetto: “Installazione di componenti per l'impiego gravoso dei veicoli. Circolare prot. n. -OMISSIS-”, con cui, ad integrazione della sopra indicata nota nr. -OMISSIS-, è stato altresì richiesto ai funzionari di richiedere, sempre per qualunque tipo di modifica, il nulla osta rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo, ai sensi dell’art. 236 del reg. es. cod. strada, ad eccezione dei casi in cui il N.O. non possa essere rilasciato dalla casa costruttrice per motivi diversi da quelli di ordine tecnico, in base al quale è stato successivamente adottato il provvedimento del 25 ottobre 2025 nei confronti del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del 25 ottobre 2025 e successive note e circolari che impongono la visita e prova e, in determinati casi, il nulla osta della casa costruttrice per l’aggiornamento delle carte di circolazione a seguito dell’installazione di componenti per l’impiego gravoso dei veicoli
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la nota del 25 ottobre 2025 con cui l’Amministrazione gli ha imposto di rispettare la procedura di visita e prova prevista dall’art. 78 del Codice della strada per l’aggiornamento delle carte di circolazione dei veicoli modificati mediante installazione di snorkel, verricelli, paraurti rinforzati e altri componenti per impieghi gravosi. Sono state inoltre impugnate la circolare ministeriale applicativa, in parte qua il decreto ministeriale dell’8 gennaio 2021 e i relativi allegati, nonché gli ulteriori atti con cui sarebbe stato compresso il potere del ricorrente, quale allestitore accreditato, di attestare la conformità delle modifiche senza visita e prova. Con motivi aggiunti sono state impugnate le note con cui i funzionari dell’UMC di Cosenza sono stati richiamati ad applicare la circolare, includendo la richiesta della visita e prova e, secondo un’ulteriore prescrizione, del nulla osta della casa costruttrice ai sensi dell’art. 236 del regolamento di esecuzione del Codice della strada.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Secondo il Collegio, dalle motivazioni degli atti impugnati emerge che la prassi di aggiornare le carte di circolazione sulla base della sola attestazione di conformità rilasciata dal ricorrente, per modifiche riguardanti componenti destinati all’impiego gravoso dei veicoli, è contraria al quadro normativo di riferimento, in particolare all’art. 78 del Codice della strada e alla circolare ministeriale applicativa. È stato inoltre escluso il periculum in mora, poiché il ricorrente non risultava impossibilitato a esercitare la propria attività lavorativa nel rispetto delle disposizioni di legge. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 78 Codice della strada
Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli oggetto della controversia richiedono il rispetto della procedura di visita e prova per l’aggiornamento della carta di circolazione; la sola attestazione di conformità dell’allestitore non è sufficiente per le componenti per impiego gravoso indicate negli atti impugnati.
art. 236 regolamento di esecuzione del Codice della strada
È richiamato negli atti impugnati in relazione alla richiesta del nulla osta della casa costruttrice; l’ordinanza non svolge una specifica autonoma valutazione su tale disposizione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, valutata dal TAR mediante verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- Per l’aggiornamento della carta di circolazione conseguente a modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli consistenti nell’installazione di componenti per impieghi gravosi, la procedura di visita e prova prevista dall’art. 78 del Codice della strada non può essere sostituita dalla sola attestazione di conformità rilasciata dall’allestitore accreditato, quando la disciplina applicabile richiede tale accertamento.
- In sede cautelare, il fumus boni iuris manca quando gli atti amministrativi impugnati impongono una procedura coerente con il quadro normativo applicabile e motivano adeguatamente l’insufficienza della prassi amministrativa precedente fondata sulla sola attestazione dell’operatore privato.
- Il periculum in mora non è configurabile quando l’imposizione della procedura amministrativa contestata non impedisce al ricorrente di continuare a svolgere la propria attività lavorativa nel rispetto della legge.
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