Cassazione Civile, Ordinanza n. 09837/2026 del 16/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010, con recupero di maggiori imposte. La CTP di Siracusa aveva respinto il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva poi accolto parzialmente l’appello del contribuente. In Cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 per mancato riconoscimento del contraddittorio preventivo anche sui recuperi concernenti le imposte dirette; 2) violazione dell’art. 39, commi 1 e 2, D.P.R. 600/1973 per il mancato riconoscimento, anche nell’accertamento analitico, di una quota forfettaria di costi in diminuzione dell’imponibile; 3) violazione del medesimo art. 39 per non avere il giudice fatto ricorso all’accertamento induttivo al fine di rispettare l’effettiva capacità contributiva; 4) violazione degli artt. 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024, e 3, comma 3, D.Lgs. 472/1997, per la mancata applicazione dello ius superveniens alle sanzioni. Nel corso del giudizio di legittimità l’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria con allegato accordo conciliativo ex art. 48 D.Lgs. 546/1992, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’intervenuta conciliazione tra le parti in pendenza del giudizio di cassazione e, ritenuta applicabile l’art. 48 D.Lgs. 546/1992 anche al giudizio di legittimità, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto l’integrale compensazione delle spese processuali. Ha escluso altresì i presupposti per il c.d. doppio contributo unificato, rilevando che tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 212/2000
Invocato dal ricorrente come parametro per il diritto al contraddittorio preventivo; la Corte non si pronuncia nel merito della censura per effetto della conciliazione sopravvenuta.
art. 39, commi 1 e 2, D.P.R. 600/1973
Richiamato dal ricorrente per contestare il metodo di accertamento e la mancata deduzione di costi forfettari; la Corte non esamina il merito per intervenuta cessazione della materia del contendere.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Norma processuale indicata quale veicolo delle doglianze di violazione di legge.
art. 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997
Richiamato dal ricorrente in relazione allo ius superveniens sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 87/2024; la Corte non decide nel merito.
art. 3, comma 3, D.Lgs. 472/1997
Invocato per l’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole in materia di sanzioni; nessuna statuizione di merito per la conciliazione sopravvenuta.
art. 48 D.Lgs. 546/1992
"se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta ... per la definizione totale o parziale della controversia"; "la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere"
La Corte afferma che l’accordo conciliativo sopravvenuto nel giudizio tributario comporta la cessazione della materia del contendere; la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo e può operare anche in Cassazione se compatibile.
art. 1, comma 1, lett. u), D.Lgs. 220/2023
È richiamato per l’introduzione del comma 4-bis dell’art. 48 D.Lgs. 546/1992, estendendo l’istituto anche alle controversie pendenti in Cassazione, in quanto compatibile.
art. 4, comma 2, D.Lgs. 220/2023
La Corte richiama la disposizione transitoria che applicava la novella ai ricorsi per cassazione notificati dal 5 gennaio 2024; rileva che il ricorso è stato notificato il 10.01.2025, quindi la disciplina è applicabile.
art. 16 D.Lgs. 81/2025
Richiamato come norma che ha espunto il limite temporale precedentemente previsto dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. 220/2023.
art. 48, comma 4-bis, D.Lgs. 546/1992
La Corte lo considera applicabile, in quanto compatibile, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio tributario di legittimità, le parti raggiungono un accordo conciliativo e ne danno prova con istanza congiunta o documentazione sottoscritta, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- La disciplina della conciliazione tributaria può operare anche in Cassazione, purché compatibile e nei limiti temporali previsti dalla normativa applicabile al ricorso instaurato; la successiva abrogazione del limite temporale conferma l’operatività dell’istituto secondo la disciplina sopravvenuta.
- In presenza di cessazione della materia del contendere per conciliazione, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
- Il c.d. doppio contributo unificato non è applicabile fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non può essere esteso in via analogica alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
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