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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07743/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento IMU notificati da un comune per le annualità 2014-2017, relativi ad alcuni immobili concessi in locazione finanziaria a una società utilizzatrice. Dopo la risoluzione anticipata del contratto di leasing, gli immobili erano rimasti nella disponibilità materiale dell’utilizzatrice e non erano stati restituiti immediatamente. Il giudice tributario di merito ha confermato la debenza dell’IMU in capo alla società di leasing, ritenendo infondata la tesi difensiva dell’istituto di credito. In Cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, sostenendo che, anche dopo la risoluzione del leasing e fino alla effettiva riconsegna del bene, il soggetto passivo IMU resterebbe l’utilizzatore; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata restituzione degli immobili nel periodo considerato; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di disapplicazione/non applicazione di sanzioni e interessi per obiettiva incertezza normativa, legittimo affidamento e non colpevolezza.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi tre motivi e accolto il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo a sanzioni e interessi e, decidendo nel merito, ha accolto parzialmente il ricorso originario della contribuente dichiarando non dovute le sanzioni. Ha invece confermato la debenza dell’IMU in capo alla società di leasing secondo l’orientamento consolidato secondo cui, in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria, il soggetto passivo torna a essere il proprietario del bene; la mancata materiale restituzione dell’immobile non incide su tale conclusione. Gli interessi sono stati ritenuti dovuti. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente della sentenza tributaria, poi escluso perché la motivazione, pur sintetica, era ritenuta comprensibile.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per censurare la motivazione apparente; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione resa dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge sull’individuazione del soggetto passivo IMU.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma processuale invocata per omesso esame di un fatto decisivo (mancata restituzione degli immobili).

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la censura di omessa pronuncia sulla domanda subordinata relativa a sanzioni e interessi.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011

    "a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto"

    Per gli immobili concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo IMU è il locatario dalla stipula fino alla durata del contratto; alla risoluzione anticipata il contratto cessa e il soggetto passivo torna il proprietario (società di leasing), a prescindere dalla mancata riconsegna materiale del bene.

  • art. 8, comma 2, d.lgs. n. 23/2011

    Richiamato come disposizione sul presupposto dell’IMU fondato sul possesso degli immobili.

  • d.lgs. n. 504/1992, art. 1, comma 2

    Richiamato in termini sostanzialmente identici quale disciplina del presupposto impositivo fondato sul possesso.

  • art. 1, comma 672, L. n. 147/2013

    Richiamato per escludere che la disciplina TASI abbia valore interpretativo vincolante della previgente disciplina IMU.

  • art. 1, comma 703, L. n. 147/2013

    Richiamato come norma di salvaguardia del pregresso regime IMU rispetto alla disciplina TASI.

  • art. 1, commi 738 ss., L. n. 160/2019

    Richiamati per evidenziare che la nuova IMU ha confermato la regola per cui il locatario è soggetto passivo solo fino alla durata del contratto.

  • art. 1, comma 740, L. n. 160/2019

    Richiamato per ribadire che il presupposto impositivo della nuova IMU resta il possesso degli immobili.

  • art. 1, comma 743, L. n. 160/2019

    Richiamato per confermare che, negli immobili concessi in leasing, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla stipula e per tutta la durata del contratto.

  • art. 8, d.lgs. n. 546/1992

    Usato per la non applicabilità delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata delle norme tributarie.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    Usato in senso conforme per escludere la punibilità della violazione determinata da obiettive condizioni di incertezza normativa.

  • art. 10, commi 1 e 2, L. n. 212/2000

    Richiamato in tema di legittimo affidamento del contribuente e buona fede nei rapporti con l’amministrazione finanziaria.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il deposito delle memorie nella fase camerale.

Massime di principio

  • Nella locazione finanziaria immobiliare, ai fini IMU, il soggetto passivo è l’utilizzatore dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; se il contratto si risolve anticipatamente, la soggettività passiva torna in capo al proprietario, senza che rilevi la mancata materiale restituzione del bene.
  • L’interpretazione della disciplina IMU del leasing deve essere ancorata al vincolo contrattuale, non alla sola detenzione materiale: cessato il contratto, la detenzione dell’utilizzatore diviene priva di titolo e non giustifica la permanenza del tributo in suo capo.
  • Quando la questione interpretativa sulla individuazione del soggetto passivo sia stata oggetto di un contrasto giurisprudenziale non ancora consolidato nel periodo d’imposta, può ravvisarsi obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni tributarie.
  • Il giudice di merito non incorre in motivazione apparente se, pur sinteticamente, rende percepibile la ratio decidendi e consente di comprendere la base giuridica della decisione.
  • L’omessa pronuncia su domande accessorie relative a sanzioni e interessi comporta cassazione limitatamente a tale capo, con decisione nel merito ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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