Cassazione Penale, Sentenza n. 03339/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per il reato di incendio boschivo (artt. 113 e 423-bis, comma secondo, c.p.), per avere, in occasione di uno spettacolo pirotecnico autorizzato dal Comune di Moschiano del 25/04/2011, omesso l'adozione di misure idonee di prevenzione e di contrasto al propagarsi delle fiamme (mancato rispetto delle prescrizioni della licenza comunale e inadeguatezza della squadra antincendio). In cassazione i ricorrenti denunciavano: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per carenza di specificazione della regola cautelare violata e per insufficiente esposizione del nesso causale; 2) omesso riconoscimento dell'attenuante prevista dal comma 6 dell'art. 423-bis c.p. (introdotta dalla legge n.155/2021) invocata come lex mitior.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondati i profili relativi alla carenza motivazionale e al nesso causale, precisando che la condotta contestata era di natura commissiva (accensione dei fuochi senza osservare le cautele) e che il giudizio controfattuale deve valutare se l'evento si sarebbe verificato in assenza dell'azione. Ha confermato che il giudice di merito ha individuato la regola cautelare violata (prescrizioni della licenza comunale, posizionamento dei punti di innesco, presenza e adeguatezza della squadra antincendio) sulla base di prove documentali e testimoniali (rilievi fotografici, testimonianze dell'Ispettore Dell'Aquila e altri testi, esame dell'imputato). La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità del rilievo sull'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 6 dell'art. 423-bis, perché la relativa istanza non era stata sollevata nel grado di appello e, per consolidato principio, il mancato esercizio del potere del giudice di appello di applicare d'ufficio benefici non sollecitati non costituisce motivo di cassazione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 113 cod. pen.
Riferimento alla cooperazione nel reato: i due imputati sono stati ritenuti responsabili a titolo di concorso per la comune condotta avente rilievo causale nell'evento incendio.
art. 423-bis cod. pen.
comma secondo; comma sesto (introdotto dalla legge n.155/2021)
Comma secondo contestato per il delitto di incendio boschivo colposo; il comma sesto rappresenta un'attenuante introdotta successivamente che i ricorrenti invocavano come lex mitior, ma la Corte ha rilevato che la sua mancata applicazione in appello non era stata sollecitata e quindi non poteva essere dedotta in cassazione.
art. 40 cod. pen.
Principio della condizione dell'evento: la condotta umana deve aver posto una condizione dell'evento; la Corte ha ritenuto sussistente tale rapporto causale tra accensione dei fuochi e incendio.
art. 41 cod. pen.
Esclusione della causalità ad opera di fattori eccezionali: la Corte ha ritenuto esclusi fattori eccezionali che avrebbero escluso la responsabilità dei ricorrenti.
art. 2043 cod. civ.
Rinvio al principio neminem laedere riguardo all'obbligo generale di non arrecare danno; utilizzato in ricostruzione della posizione di garanzia e dell'obbligo di prudenza nello svolgimento di attività pericolose consentite.
art. 2 cod. pen.
Principio della lex mitior: norma penale più favorevole può essere applicata retroattivamente; tuttavia la Corte ha richiamato la regola processuale secondo cui la mancata richiesta dell'applicazione da parte delle parti in appello impedisce la deduzione in cassazione.
art. 616 c.p.p.
Norma che prevede il versamento alla Cassa delle Ammende per ricorsi dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza: la Corte ha ordinato il versamento di una somma pari a Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
Massime di principio
- Quando l'attività è pericolosa ma autorizzata, il titolare e l'operatore assumono una posizione di garanzia che impone standard di diligenza, precauzioni e rispetto delle prescrizioni autorizzative; la violazione può integrare colpa specifica anche se la contestazione è formulata in termini generici.
- In reati colposi commessi con condotta commissiva (azione vietata o difforme dalla regola cautelare), il nesso causale va valutato chiedendosi se l'evento si sarebbe verificato anche senza l'azione; non si applicano i criteri probabilistici tipici della causalità per omissione.
- La specificazione della regola cautelare violata deve emergere dall'argomentazione ex ante dei giudici di merito; non è necessario che la norma sia sempre espressa in forma testuale se la previsione prudenziale discende logicamente dal tipo di attività e dalle prescrizioni autorizzative.
- La doglianza per carenza di motivazione in cassazione richiede specificità: la mera riproposizione di censure già esaminate in sede di merito o una contestazione generica non supera il vaglio di ammissibilità.
- La norma più favorevole (lex mitior) può essere applicata retroattivamente, ma il suo riconoscimento in sede di appello può richiedere che sia sollecitato dalle parti; l'omissione di tale istanza in appello limita le censure ammissibili in cassazione.
- Nei processi con sentenze di primo e secondo grado 'conformi', le motivazioni dei due gradi possono essere lette congiuntamente: il controllo in cassazione si concentra sull'applicazione corretta delle norme e sulla coerenza logica della motivazione integrata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03324/2026 del 28/01/2026
- Sentenza penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03327/2026 del 28/01/2026
- Sentenza penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03328/2026 del 28/01/2026
- Sentenza penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03329/2026 del 28/01/2026
- Sentenza penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03330/2026 del 28/01/2026
- Sentenza penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03331/2026 del 28/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →