Cassazione Penale, Sentenza n. 10426/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cedola impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva condannato, in concorso, per furto aggravato. Ha articolato tre motivi: 1) estinzione del reato per intervenuta remissione tacita della querela ai sensi dell'art.152 cod. pen., deducendo che il versamento di una somma risarcitoria e la dichiarazione della persona offesa ("che non ha nulla a pretendere dai sig.ri Esposito e Cedola") costituiscono fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela, anche alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 150/2022; 2) mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell'art.62 n.6 cod. pen. (eliminazione o riparazione del danno) a seguito del risarcimento; 3) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. (danno di speciale tenuità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la quietanza per il risarcimento documentata non equivalga alla remissione tacita della querela perché mancava una rinuncia esplicita o comportamenti inequivoci idonei a manifestare la volontà di abbandonare l'istanza punitiva; ha richiamato la nuova disciplina del d.lgs. 150/2022 (che introduce ulteriori ipotesi di remissione tacita) ma ha verificato che nel caso concreto non ricorrevano tali condizioni. Sul secondo motivo ha confermato il giudizio della Corte d'appello: il risarcimento non era integrale, la restituzione era parziale e dovuta all'intervento della polizia, quindi non sussiste l'attenuante di cui all'art.62 n.6. Sul terzo motivo ha condiviso la motivazione che il danno non era di speciale tenuità, dato il valore e la pluralità dei beni sottratti. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen., artt. 624, 625 nn.2,4,5 cod. pen.
Norme sostanziali che definiscono il reato di furto aggravato e la partecipazione in concorso; inquadramento del fatto oggetto del processo.
art. 152 cod. pen.
disposizioni sulla remissione della querela e sulla remissione tacita
La remissione tacita richiede fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela; un atto di quietanza per il risarcimento vale come remissione solo se contiene una rinuncia inequivoca anche all'azione penale.
d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (Riforma "Cartabia")
introduzione di ulteriori ipotesi di remissione tacita (es. mancata comparizione come testimone senza giustificato motivo; partecipazione a programma di giustizia riparativa con esito riparativo)
La riforma amplia le ipotesi di remissione tacita; tuttavia il giudice deve comunque verificare, anche per fatti anteriori alla riforma che sono diventati procedibili a querela, l'effettiva presenza di atti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.
art. 62 n.6 cod. pen.
L'attenuante per riparazione del danno richiede il risarcimento integrale degli effetti dannosi e normalmente un comportamento di spontanea eliminazione degli effetti del reato; la valutazione della corrispondenza tra transazione e danno spetta al giudice.
art. 62 n.4 cod. pen.
La circostanza attenuante per danno di speciale tenuità richiede che il pregiudizio cagionato sia lievissimo (valore economico quasi irrilevante) e va valutata considerando anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa.
art. 2, comma 4, cod. pen.
Principio secondo cui, per reati che sono divenuti procedibili a querela in seguito a modifiche normative, il giudice deve accertare l'esistenza della querela anche per fatti commessi anteriormente alla modifica.
Massime di principio
- Il semplice pagamento di una somma o una quietanza per danni civili non equivale automaticamente a remissione tacita della querela: è necessaria una manifestazione inequivoca della volontà di rinunciare all'azione penale.
- Per ottenere l'attenuante prevista dall'art.62 n.6 è richiesto il risarcimento integrale e, di norma, un comportamento spontaneo e non coattivo del reo; il giudice valuta la corrispondenza tra quanto versato e il danno effettivo.
- La circostanza di speciale tenuità (art.62 n.4) si applica solo quando il danno è davvero insignificante, valutando non solo il valore della cosa sottratta ma anche gli effetti complessivi subiti dalla vittima.
- Le novità introdotte dal d.lgs.150/2022 ampliano le ipotesi di remissione tacita (es. mancata comparizione a udienza, esito positivo di programmi di giustizia riparativa), ma la loro operatività richiede fatti che dimostrino concretamente la volontà di non persistere nella querela.
- Quando una fattispecie è divenuta procedibile a querela in seguito a riforma, il giudice di merito e la Cassazione devono accertare l'esistenza e la natura della querela/atti della persona offesa per valutare eventuali effetti estintivi o impeditivi della procedibilità.
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