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Sentenza

Sentenza n. 2086/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Comune di Palermo sull’istanza volta alla trasmissione all’Autorità di Bacino della richiesta di parere di compatibilità geomorfologica relativa ai lavori oggetto di SCIA-G

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito contro il silenzio mantenuto dal Comune di Palermo sull’istanza, da ultimo reiterata con PEC del 22 gennaio 2026, diretta a ottenere la trasmissione all’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia della richiesta di parere di compatibilità geomorfologica e dei relativi allegati, necessario per la ripresa e la conclusione dei lavori di ricostruzione di un edificio residenziale. Il ricorrente aveva presentato direttamente la richiesta all’Autorità, la quale aveva ritenuto necessaria la trasmissione per il tramite del Comune ai sensi dell’art. 17, comma 2, delle norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico. Il Comune non aveva provveduto alla trasmissione né definito l’istanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che sul Comune gravasse l’obbligo di compiere gli adempimenti previsti dall’art. 17, comma 2, delle norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico e che tale obbligo fosse rimasto ineseguito. Ha quindi ordinato al Comune di provvedere sull’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o, se antecedente, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di trenta giorni per provvedere in luogo dell’amministrazione. La sentenza precisa che l’incarico del commissario è obbligatorio e propriamente sostitutivo, non potendo esaurirsi in mere attività di impulso, e disciplina le modalità di liquidazione del compenso e di deposito telematico degli atti. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 2, n.t.a. del Piano di Assetto Idrogeologico

    La disposizione impone al Comune gli adempimenti necessari alla trasmissione all’Autorità di Bacino della richiesta di parere di compatibilità geomorfologica; il TAR ne ha affermato l’applicabilità al caso concreto e l’inadempimento comunale.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il termine per presentare la richiesta di liquidazione del compenso del commissario ad acta decorre, a pena di decadenza, dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

  • art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rileva per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta, autorizzato nei limiti dello stretto necessario.

  • art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rileva per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute dal commissario ad acta nell’adempimento dell’incarico.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    Richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una disciplina tecnica di settore impone al Comune di trasmettere all’autorità competente un’istanza e la relativa documentazione, il Comune è tenuto a compiere tale attività anche se l’interessato ha già presentato personalmente la richiesta all’autorità, qualora quest’ultima abbia richiesto la trasmissione per il tramite dell’amministrazione comunale.
  • L’inerzia del Comune nell’adempimento di un obbligo specifico di trasmissione e definizione dell’istanza integra silenzio-inadempimento e legittima il giudice amministrativo a ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.
  • In caso di mancata esecuzione dell’ordine giudiziale, il commissario ad acta nominato dal giudice esercita una funzione effettivamente sostitutiva: non è sufficiente che svolga attività di mero impulso o sollecitazione degli uffici dell’amministrazione inadempiente.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce munus di ausiliario del giudice ed è intrinsecamente obbligatorio; non può essere rifiutato né impedito o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAcque e demanio idricoGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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