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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31270/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 7691/2020 che aveva rigettato il ricorso di Edilcostruzioni e soci contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva confermato avvisi di accertamento (IRAP, IVA per la società; IRPEF per i soci) per gli anni 2006-2008. I ricorrenti deducevano: a) carenza di motivazione della Corte nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di giudicato esterno; b) omissione nel rilevare l'esistenza di un giudicato esterno formato in un giudizio relativo ad altra annualità d'imposta. Il ricorso di revocazione era fondato sugli artt. 395, nn. 4 e 5, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preclusa la revocazione avverso sentenze della Corte di cassazione nelle modalità invocate, richiamando la disciplina e la giurisprudenza che escludono l'ipotesi di revocazione invocata ex art. 395, n. 5, c.p.c., alla luce dei precedenti artt. 391-bis e 391-ter. Inoltre la Corte ha qualificato le dedotte criticità come mere censure di valutazione/giudizio (errori di diritto/di apprezzamento delle risultanze) e non come errori di fatto rilevanti ai fini della revocazione. Per questi motivi ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in complessivi euro 7.800,00, e ha disposto l'ulteriore effetto relativo al contributo unificato ai sensi della normativa richiamata.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata esclusivamente per precisare le forme della pubblica udienza tenuta; nessuna incidenza sul merito della revocazione.

  • art. 395 c.p.c. (nn. 4 e 5 richiamati dai ricorrenti)

    Gli articoli sono quelli evocati dai ricorrenti come base della revocazione; la Corte ha ritenuto che le ipotesi invocate non consentono la revocazione della decisione della Corte di cassazione così come prospettata, essendo rilevanti solo errori di fatto specificamente configurabili.

  • art. 391-bis e art. 391-ter c.p.c.

    Richiamati dalla Corte come norme che, unitamente alla giurisprudenza, escludono l'ammissibilità della revocazione proposta nella forma invocata contro una sentenza della Corte di cassazione; in sostanza delimita l'ambito della revocazione e privilegia la stabilità della cosa giudicata.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

    La norma è richiamata per precisare che, essendo il ricorso proposto dopo il 30/01/2013 e dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per quella ipotesi.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma regolante il contributo unificato; utilizzata per disporre l'obbligo del versamento supplementare del contributo unificato da parte dei ricorrenti, ove dovuto.

Massime di principio

  • La revocazione di una decisione della Corte di cassazione è fortemente limitata: non è ammissibile l'impugnazione per revocazione fondata su dedotte valutazioni errate di diritto o sulla diversa interpretazione delle risultanze processuali.
  • Per ottenere la revocazione occorre un vero e proprio errore di fatto (nell'accezione dell'art. 391-bis c.p.c.), ossia l'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale dimostra incongrua; mere questioni di apprezzamento probatorio o di diritto non sono idonee.
  • L'eccezione di giudicato esterno richiede identificazione chiara della identità della causa, del rapporto oggetto dell'accertamento e dei criteri di identità materiale e processuale: il giudicato relativo a diversa annualità o a diverso accertamento può non essere opponibile se fondato su elementi e valutazioni probatorie differenti.
  • Chi propone revocazione contro decisioni di legittimità rischia di incorrere in inammissibilità e nella condanna alle spese, oltre all'applicazione di oneri economici accessori (es. contributo unificato aggiuntivo) se il ricorso è stato proposto dopo le date stabilite dalla normativa richiamata.
  • In casi tributari, se la controversia di una annualità è fondata su elementi probatori peculiari (es. riconsiderazione dei valori OMI), la pretesa estensione del giudicato ad altre annualità richiede prova stringente dell'identità del fatto e dell'accertamento.

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