Ordinanza n. 1207/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - dell’ordinanza del Comune di Torre Annunziata Area II - Urbanistica e smart city n. 1 del 16 gennaio 2026, avente a oggetto irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001; - di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari o responsabili dell'abuso)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza dell'Area II - Urbanistica e smart city del Comune di Torre Annunziata con cui è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Sono stati altresì contestati gli atti endoprocedimentali, presupposti, preordinati, consequenziali e connessi, anche non conosciuti. Il testo dell'ordinanza cautelare non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso assistito da sufficienti elementi di possibile fondatezza e, sulla base di tale valutazione cautelare, ha accolto la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. L'ordinanza non espone una motivazione analitica sui singoli motivi, né formula una decisione definitiva sulla legittimità della sanzione. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 21 gennaio 2027; la pronuncia sulle spese è stata rinviata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001
La disposizione costituisce la base normativa della sanzione amministrativa pecuniaria oggetto dell'ordinanza comunale impugnata; il TAR non ne ha ancora definito in via di merito l'applicazione nel caso concreto.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della domanda e della decisione cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti sufficienti elementi di possibile fondatezza e ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo può essere disposta quando il ricorso presenti sufficienti elementi di possibile fondatezza, senza che ciò comporti una decisione definitiva sulla legittimità dell'atto.
- L'accoglimento della domanda cautelare non definisce il giudizio di annullamento: la decisione sul merito può essere fissata a una successiva udienza e la regolazione delle spese può essere rinviata alla sentenza definitiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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