Cassazione Penale, Sentenza n. 8771/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rideterminazione della pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Paola del 7 febbraio 2019 (divenuta irrevocabile). Successivamente il difensore e procuratore speciale ha dichiarato, con atto dell'8 settembre 2023, la rinuncia al ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, in seguito all'accoglimento di un ricorso straordinario.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse risultante dalla dichiarazione di rinuncia del difensore. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse, distinta dalle ipotesi previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, c.p.p., non comporta la condanna del ricorrente alle spese né l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilità; la Corte ha accolto tale prospettazione.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte lo menziona per distinguere le cause previste di inammissibilità formale o sostanziale da quella per sopravvenuta mancanza di interesse: la sopravvenuta carenza di interesse è un motivo diverso e non comporta automaticamente le conseguenze previste da tale articolo.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per chiarezza: la Corte sottolinea che l'inammissibilità derivante da sopravvenuta carenza di interesse è distinta dalle ipotesi previste da questo articolo e non impone automaticamente le stesse conseguenze procedurali previste per quelle ipotesi.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006)
La Corte applica il principio consolidato che la sopravvenuta carenza di interesse determinata dalla rinuncia o dal venir meno dell'interesse non comporta la condanna alle spese né la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se il ricorrente perde l'interesse alla decisione (es. perché il motivo che giustificava il ricorso si è risolto tramite altro rimedio), il ricorso per cassazione diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse è distinta dalle cause di inammissibilità disciplinate dagli artt. 591 e 606 c.p.p.; quando è questa la causa non si applicano automaticamente le sanzioni processuali previste per altre inammissibilità.
- La dichiarazione formale di rinuncia da parte del difensore o procuratore speciale è rilevante ai fini dell'accertamento della sopravvenuta carenza di interesse; tale atto deve risultare in modo documentato nel fascicolo.
- In caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, normalmente il ricorrente non è condannato alle spese del procedimento né a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende, secondo la giurisprudenza consolidata.
- Prima di proporre o mantenere un ricorso, verificare l'effettiva persistenza dell'interesse alla decisione e l'esistenza di rimedi alternativi già accolti, per evitare iniziative processuali inutili.
- Se si contesta la validità della dichiarazione di rinuncia o la sussistenza della sopravvenuta carenza di interesse, è possibile proporre mezzi processuali idonei a dimostrare che l'interesse sussiste ancora; diversamente il ricorso sarà dichiarato inammissibile.
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