Cassazione Civile, Ordinanza n. 09308/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non ha disposto sulle spese di lite, rilevando che l'accettazione della rinuncia esclude il potere della Corte di provvedere in merito ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (comproprietaria)
La controversia
Una società conduttrice di un immobile, insieme a uno dei comproprietari dell'immobile stesso, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva condannato il socio-proprietario al pagamento della metà dei canoni percepiti dalla società conduttrice dell'immobile di proprietà comune tra i due ex coniugi. Prima della trattazione camerale, i ricorrenti hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente.
Norme richiamate
Consente la rinuncia al ricorso per cassazione, che nel caso è stata depositata prima dell'adunanza camerale.
L'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente esclude il potere della Corte di provvedere sulle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se validamente proposta e accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese di lite quando l'accettazione della controparte esclude il relativo potere decisorio.
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