Sentenza del 03/07/2015 n. 13737 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa chiedeva il rimborso dell'ICI versata per gli anni 2002-2004 su tre immobili ritenuti strumentali all'attività agricola, sostenendo che dovessero beneficiare dell'esenzione prevista per i fabbricati rurali. Dopo l'accoglimento da parte della Commissione Tributaria Provinciale, la Commissione Tributaria Regionale aveva escluso l'esenzione perché l'immobile oggetto di causa risultava accatastato in categoria D1, propria degli opifici, anziché in categoria D10. In Cassazione la società contestava inoltre l'inammissibilità dell'appello comunale, l'erronea applicazione della disciplina ICI e il diniego del rimborso per le annualità anteriori al 2008.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I tre motivi sono stati dichiarati inammissibili perché, essendo applicabile l'art. 366-bis c.p.c., la ricorrente non aveva formulato, alla conclusione di ciascun motivo, gli specifici quesiti di diritto richiesti a pena di inammissibilità. La Corte ha comunque precisato che, ai fini dell'esenzione ICI, la ruralità deve risultare dalla classificazione catastale nelle categorie A6 o D10; se l'immobile è accatastato in una categoria diversa, il contribuente deve previamente impugnare l'atto di classamento. Poiché il fabbricato era classificato D1 e non D10, mancava il presupposto per l'esenzione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
L'appello tributario deve contenere motivi specifici; la questione della sufficienza dei motivi era stata sollevata dalla contribuente, ma il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per mancata formulazione dei quesiti di diritto.
D.Lgs. n. 504/1992, artt. 1, 2, 3, 5 e 9
Disciplina dell'ICI e dei relativi presupposti. L'esenzione per i fabbricati rurali è stata interpretata nel senso che rileva la classificazione catastale coerente con la ruralità.
D.L. n. 207/2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14/2009
La disposizione è stata interpretata nel senso che gli immobili iscritti in catasto come rurali, nelle categorie A6 o D10, non sono soggetti a ICI, mentre quelli iscritti in categorie diverse restano imponibili finché il contribuente non ottenga e faccia valere la corretta classificazione catastale.
D.L. n. 557/1993, art. 9, convertito dalla L. n. 133/1994
Individua i requisiti sostanziali della ruralità dei fabbricati; tuttavia, secondo la giurisprudenza richiamata, ai fini dell'esenzione ICI assume rilievo decisivo anche l'attribuzione catastale della categoria A6 o D10.
L. n. 244/2007, art. 2, comma 4
La disposizione era stata invocata dalla contribuente in relazione alla restituzione dell'ICI per periodi anteriori al 2008, ma il relativo motivo non è stato esaminato nel merito perché dichiarato inammissibile.
D.Lgs. n. 40/2006, art. 6, introduttivo dell'art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina vigente ratione temporis, ciascun motivo fondato sugli artt. 360, comma 1, nn. 1-4, c.p.c. doveva concludersi con un quesito di diritto specifico e astrattamente applicabile anche a casi ulteriori. La sua omissione comportava l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ICI prevista per i fabbricati rurali non è normalmente sufficiente dimostrare che l'immobile sia utilizzato di fatto per un'attività agricola: è determinante la classificazione catastale nelle categorie riconosciute come rurali, in particolare A6 o D10.
- Se l'immobile è accatastato in una categoria diversa, come D1, il contribuente che intende far valere la ruralità deve impugnare tempestivamente l'atto di classamento; in mancanza, l'immobile resta assoggettato all'imposta.
- L'utilizzo strumentale dell'immobile e la sua effettiva destinazione agricola possono non prevalere sulla classificazione catastale formalmente vigente ai fini dell'esenzione.
- Nel giudizio di cassazione occorre rispettare rigorosamente i requisiti processuali applicabili al momento della proposizione del ricorso, inclusa, quando prevista, la formulazione di uno specifico quesito di diritto per ciascun motivo; la sua omissione può impedire qualsiasi esame del merito.
- Il Comune che intenda contestare una classificazione catastale rurale A6 o D10 deve a sua volta impugnare autonomamente l'attribuzione catastale, non potendo limitarsi a disconoscere incidentalmente l'esenzione.
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