Ordinanza n. 3976/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Ministro dell'Interno 31.03.2026, prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 14.04.2026, con il quale è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 10 marzo 2023 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), L. 5 febbraio 1992, n. 91; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi il parere contrario reso dalla Questura di Perugia in data 11 aprile 2024 e la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 notificata in data 13 febbraio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per residenza, connesso al parere contrario della Questura e alla comunicazione di preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui il parere contrario della Questura e la comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990. Nella fase cautelare la ricorrente ha prospettato un pregiudizio derivante dallo stato di incertezza giuridica e dalla lesione della propria posizione personale, civile, lavorativa e familiare. Il diniego risultava fondato, secondo quanto considerato dal Collegio, sulla rilevanza di elementi di controindicazione di natura penale, infradecennali, emersi a carico del coniuge convivente della richiedente; la ricorrente aveva allegato l'intervenuta riabilitazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che gli elementi di natura penale relativi al coniuge convivente potessero rilevare come fatto storico e dovessero essere valutati non atomisticamente, anche nonostante la riabilitazione. Il comportamento penalmente rilevante di persone conviventi è stato ritenuto idoneo a incidere sulla valutazione della meritevolezza della concessione della cittadinanza, anche considerando i benefici previsti per i familiari di cittadini italiani e la possibilità per il coniuge di cittadino italiano di chiedere la cittadinanza iure matrimonii, configurata come diritto soggettivo. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio prospettato non è stato ritenuto grave e irreparabile: il riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo consente, nelle more del giudizio, la permanenza sul territorio nazionale, la stabilità del titolo di soggiorno e il godimento, a condizioni di parità con i cittadini italiani, delle libertà, dei diritti fondamentali, dei diritti civili, delle prestazioni della pubblica amministrazione e dei servizi sociali. Inoltre, la sospensione del diniego, trattandosi di un provvedimento a effetti negativi, non avrebbe prodotto gli effetti sostanziali corrispondenti alla concessione della cittadinanza, che costituisce oggetto di un interesse pretensivo e non di un diritto soggettivo. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza, rispetto alla quale il giudice qualifica la posizione del richiedente come interesse pretensivo e non come diritto soggettivo.
art. 5 l. 91/1992
La possibilità per il coniuge di cittadino italiano di richiedere la cittadinanza iure matrimonii è richiamata quale situazione configurata come diritto soggettivo, distinta dalla posizione pretensiva relativa alla concessione per residenza.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione di preavviso di rigetto è indicata tra gli atti presupposti impugnati, senza che l'ordinanza ne esamini autonomamente la legittimità.
artt. 19, comma 2, lett. c), e 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/1998
Le disposizioni sono richiamate per evidenziare i benefici riconosciuti agli stranieri conviventi con parenti italiani entro il secondo grado o con coniugi italiani, tra cui la protezione dall'espulsione e la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari anche in presenza di gravi precedenti penali.
art. 9, comma 12, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo assicura, nelle more del giudizio, la permanenza sul territorio e il godimento, a condizioni di parità con i cittadini italiani, delle libertà e dei diritti fondamentali, dei diritti civili, delle prestazioni della pubblica amministrazione e dei servizi sociali.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR, il quale ha negato la sospensione per l'assenza dei presupposti cautelari.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, la base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare di un diniego di concessione della cittadinanza italiana per residenza, elementi di natura penale riferiti al coniuge convivente possono essere considerati come fatti storici rilevanti e devono essere apprezzati in modo complessivo, non atomistico; la riabilitazione non impedisce, di per sé, tale valutazione.
- Il comportamento penalmente rilevante di una persona convivente può incidere sulla valutazione amministrativa della meritevolezza del richiedente la cittadinanza, anche in considerazione dei benefici giuridici già riconosciuti ai familiari di cittadini italiani e delle autonome vie di acquisto della cittadinanza previste per il coniuge.
- Il requisito del periculum in mora non ricorre quando il richiedente, titolare dello status di soggiornante di lungo periodo, conserva nelle more del giudizio la possibilità di permanere stabilmente sul territorio nazionale e di godere dei diritti e delle prestazioni pubbliche essenziali a condizioni di parità con i cittadini italiani.
- La sospensione cautelare di un diniego di cittadinanza, quale provvedimento a effetti negativi, non è normalmente idonea a produrre gli effetti sostanziali del provvedimento favorevole richiesto; la posizione del richiedente la cittadinanza per residenza ha natura di interesse pretensivo e non di diritto soggettivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 436/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 437/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 438/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 439/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 443/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 1583/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →