Cassazione Civile, Sentenza n. 33183/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo intimato nei confronti del lavoratore Lloshi, ritenendo violati i criteri di scelta previsti dalla legge per la procedura di riduzione del personale e risultando la comunicazione di avvio della procedura incompleta e carente nella specificazione delle ragioni che avrebbero giustificato la limitazione della platea dei lavoratori interessati ai soli addetti del settore esternalizzato (facchinaggio e pulizia camere). BINFI sosteneva invece che la comunicazione fosse sufficientemente dettagliata, che i dipendenti fossero infungibili rispetto ad altre mansioni e che l'offerta di impiego presso l'appaltatrice dimostrasse correttezza e selezione oggettiva; deduceva altresì errata qualificazione della tutela applicabile (indennitaria anziché reintegratoria).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di BINFI, confermando la decisione della Corte d'appello. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la comunicazione di avvio della procedura non avesse dato adeguata e specifica informazione circa le ragioni che impedivano la ricollocazione dei lavoratori in altri settori aziendali né sull'autonomia del settore esternalizzato e sull'infungibilità delle mansioni; tale carenza ha inciso sui criteri di scelta e non si è limitata a una mera irregolarità formale, giustificando quindi la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, quarto comma (reintegrazione e indennità). Il ricorso è stato respinto e le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 4, terzo comma; art. 4, nono comma; art. 4, secondo comma; art. 4, dodicesimo comma
La comunicazione preventiva di avvio della procedura collettiva deve contenere informazioni specifiche e sufficienti per permettere alle organizzazioni sindacali di esercitare il controllo e valutare misure alternative; l'incompletezza che impedisca il controllo può determinare l'inefficacia dei licenziamenti
art. 5, primo e terzo comma
Stabilisce i criteri di scelta per l'individuazione dei lavoratori da licenziare; la violazione di tali criteri comporta l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'art. 18 Statuto dei Lavoratori
legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori, art. 18)
art. 18, primo, quarto, quinto e settimo comma
Disciplina le tutele in caso di licenziamento illegittimo: prevede sanzioni diverse a seconda della causa (reintegrazione con indennità limitata o indennità risarcitoria), il quarto comma è applicabile per violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi
decreto-legge 137/2020 (art. 23, comma 8-bis)
Ha previsto modalità processuali straordinarie in materia di interventi dell'Ufficio del Pubblico Ministero nelle procedure, qui richiamato per le conclusioni scritte del P.G.
art. 1, comma 46; art. 1, comma 51
Novella che ha inciso sulla disciplina dei licenziamenti collettivi e sui limiti della revisione giurisdizionale; citata in relazione al regime sanzionatorio e alla possibilità di impugnazione delle ordinanze
codice civile (art. 1175 e art. 1375)
art. 1175 c.c.; art. 1375 c.c.
Riferimenti generali ai doveri di diligenza, correttezza e buona fede nell'esecuzione delle obbligazioni e dei rapporti contrattuali, richiamati dalla ricorrente come principio di correttezza aziendale
Disciplina l'onere della prova; nella fattispecie la Corte ha chiarito che l'onere della prova circa la infungibilità e la specificità professionale grava sul datore quando la procedura riguarda dipendenti con professionalità equiparabile
Massime di principio
- La comunicazione di avvio della procedura collettiva deve essere dettagliata e motivare specificamente la delimitazione della platea dei licenziandi (es. perché la riduzione riguarda un'unità produttiva autonoma o perché sussiste infungibilità delle mansioni); in mancanza il sindacato non può esercitare un controllo effettivo
- Se il vizio della comunicazione incide concretamente sui criteri di scelta (cioè sulla individuazione dei lavoratori), la violazione non è solo formale e la tutela applicabile è la reintegrazione (art. 18, comma 4), non solo un'indennità
- La legittimità di limitare il licenziamento a una determinata unità produttiva richiede che l'unità sia effettivamente autonoma tecnicamente e amministrativamente o che i lavoratori abbiano professionalità specifiche e infungibili adeguatamente documentate
- Quando le professionalità sono omogenee e inquadrate nello stesso livello contrattuale, l'onere di provare la infungibilità gravita sul datore di lavoro; il lavoratore non deve dimostrare capacità diverse se la procedura non riguarda una specifica unità produttiva
- Le valutazioni di fatto svolte dai giudici di merito (es.: adeguatezza della comunicazione, infungibilità delle mansioni) sono in linea di massima non sindacabili in Cassazione se risultano sufficientemente motivate e coerenti
- Differenziare tra vizio procedurale meramente formale (che dà diritto a tutela economica) e vizio che si riverbera sul merito della scelta (che dà diritto alla reintegrazione) è fondamentale nella qualificazione delle conseguenze del licenziamento collettivo
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