Cassazione Penale, Ordinanza n. 10469/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Roma, riformando la decisione di primo grado, ha escluso l'aggravante della premeditazione e, dopo aver giudicato equivalenti le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62, n. 6 c.p. rispetto alla residua aggravante di cui all'art. 61, n. 2 c.p., ha rideterminato la pena in anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 6.000 di multa. Il ricorso per cassazione censurava il solo trattamento sanzionatorio, sostenendo in sostanza che il giudizio di comparazione tra circostanze sarebbe stato erroneo e che avrebbe dovuto essere riconosciuta la prevalenza delle attenuanti. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate perché la motivazione del giudice d'appello sul diniego della prevalenza era congrua e coerente, fondata sulla gravità del fatto, sui precedenti penali anche specifici, sul mancato accertamento del movente e sul contributo offerto dalla vittima all'accertamento dei fatti; inoltre le censure miravano a una diversa lettura del materiale fattuale, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 69 c.p.
Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e risulta sufficientemente motivato quando viene scelta l'equivalenza, ritenuta idonea ad assicurare l'adeguatezza della pena in concreto.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche sono state ritenute equivalenti all'aggravante residua, senza che ciò imponesse la prevalenza delle attenuanti.
art. 62, n. 6 c.p.
Circostanza attenuante valorizzata nel giudizio di equivalenza compiuto dalla corte territoriale.
art. 61, n. 2 c.p.
Residua circostanza aggravante mantenuta nel giudizio di comparazione tra circostanze.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il giudizio di comparazione tra circostanze ex art. 69 c.p. è censurabile solo se manca o è manifestamente illogica la motivazione; è invece sufficiente una motivazione che dia conto delle ragioni della scelta dell'equivalenza tra aggravanti e attenuanti.
- La richiesta di ottenere una diversa ponderazione degli elementi di fatto, diretta a sollecitare una rivalutazione del merito, non è ammissibile in cassazione quando la motivazione del giudice di appello sia congrua e coerente.
- Il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche può essere sorretto, in modo non sindacabile se logicamente motivato, da elementi quali la gravità del fatto, i precedenti penali specifici e gli altri dati sintomatici valorizzati dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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