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Ordinanza

Ordinanza n. 2600/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604915

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 6128 del 2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (università appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Università ha proposto appello cautelare contro la sentenza del TAR Lazio indicata in epigrafe. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi specifici dell’appello né il contenuto della controversia sostanziale decisa in primo grado. Il Consiglio di Stato ha rilevato che le questioni dedotte necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare nei sensi indicati in motivazione e, in via interinale, ha sospeso l’esecutorietà della sentenza impugnata, allo scopo di mantenere integra la situazione processuale e sostanziale fino alla trattazione del merito. La decisione cautelare non contiene una valutazione definitiva sulla fondatezza dei motivi di appello, rinviando l’approfondimento a un’udienza pubblica da fissare nel primo trimestre del 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale della tutela cautelare in appello; l’ordinanza dispone la sospensione dell’esecutorietà della sentenza impugnata in attesa della decisione di merito.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può sospendere interinalmente l’esecutorietà della sentenza impugnata per preservare integra la situazione controversa fino alla trattazione del merito.
  • La sospensione cautelare dell’esecutorietà della sentenza può essere disposta anche senza una definizione anticipata della fondatezza dei motivi di appello, quando la misura sia funzionale a mantenere ferma la situazione di fatto e di diritto nelle more dell’udienza pubblica.
  • L’accoglimento dell’appello cautelare non implica necessariamente una decisione favorevole nel merito, che resta subordinata all’approfondimento collegiale nella successiva fase di cognizione piena.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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