Cassazione Penale, Sentenza n. 24615/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello con tre motivi principali: 1) vizio di motivazione sul capo B) relativo alla partecipazione all'importazione di cocaina dall'Argentina tramite il corriere (denunciando l'assenza di sequestri diretti e la carenza di elementi che dimostrino la consegna della droga al ricorrente, basata solo su intercettazioni); 2) violazione di legge e mancata riqualificazione ai sensi del comma 4 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, sostenendo che la somma di 5.000 euro non può essere il prezzo della cocaina e sarebbe più compatibile con l'importazione di hashish o marijuana; 3) vizio di motivazione nel negare la prevalenza delle attenuanti generiche, contestando la valutazione dei precedenti e richiamando la breve estensione temporale dei fatti e l'anzianità delle condotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e perché, nella sostanza, riproduceva censure di fatto non proponibili in sede di legittimità. In via subordinata ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale circa le intercettazioni (applicazione dei principi sulla cosiddetta "droga parlata"), l'esistenza di elementi di riscontro (sequestri operati in diverse occasioni sui corrieri), e la possibile qualificazione della somma di 5.000 euro come compenso o parte del prezzo. Ha inoltre confermato la legittimità della valutazione dei precedenti ai fini della esclusione della prevalenza delle attenuanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma (in particolare il comma 1 e il comma 4) disciplina la configurazione dei reati connessi alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti; nel caso la Corte territoriale ha ritenuto corretta la configurazione ai sensi del comma 1 (importazione di cocaina) e ha motivato il rigetto della richiesta di riqualificazione ai sensi del comma 4, valutando che la somma consegnata poteva essere compenso/parziale prezzo e disponendo l'accertamento sulla base delle intercettazioni e dei sequestri connessi.
art. 591 comma 1 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha applicato il principio per cui il ricorso è inammissibile se i motivi sono aspecifici e non confutano in modo autonomo e argomentato le ragioni della decisione impugnata.
principi giurisprudenziali su intercettazioni ("droga parlata")
La sentenza richiama l'orientamento della Cassazione secondo cui, nelle ipotesi di "droga parlata", l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito; il sindacato di legittimità è ammesso solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere una riforma basata su una rivalutazione sommaria degli elementi di fatto: i motivi devono essere specifici e confutare in modo autonomo la motivazione del giudice di merito, altrimenti il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Quando la condanna si fonda su "droga parlata" (intercettazioni), il giudice di merito deve fornire motivazione puntuale sulle deduzioni interpretative; se ciò è fatto in modo logico e coerente, il giudizio di merito difficilmente sarà sindacabile in Cassazione se non per manifesta illogicità.
- La presenza di somme di denaro consegnate in occasione di contatti con corrieri non implica automaticamente che tali somme costituiscano il prezzo totale della sostanza; possono essere interpretate come compenso del corriere o parte del prezzo, e la qualificazione dipende dalla valutazione complessiva delle prove.
- L'assenza di un sequestro contestuale non esclude la possibilità di ritenere provata l'importazione se esistono intercettazioni chiare e riscontri indiziari (ad es. sequestri successivi riconducibili agli stessi corrieri) che rendono plausibile la narrazione dei fatti.
- Per ottenere la prevalenza delle attenuanti generiche occorre un convincimento motivato che ne giustifichi la prevalenza sulle circostanze aggravanti o sui precedenti: la mera anzià dei fatti o la breve durata del periodo di commissione non sono di per sé sufficienti se il casellario giudiziale evidenzia plurimi precedenti.
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