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Sentenza

Sentenza n. 1946/2026 - Firenze, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501616

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 198/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per euro 500 annui per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre rivalutazione e interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 198/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, pubblicata il 28 febbraio 2024, notificata in forma esecutiva il 1° marzo 2024 e passata in giudicato. Il titolo aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per euro 500 annui per gli anni scolastici specificati nella sentenza, oltre rivalutazione e interessi nei limiti ivi indicati, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta per consentirne l’utilizzo secondo i vincoli di legge. Secondo la ricorrente, l’Amministrazione aveva adempiuto soltanto alla statuizione sulle spese del giudizio, senza corrispondere quanto dovuto a lei; ha quindi chiesto le misure necessarie all’esecuzione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l’Amministrazione non aveva dimostrato la materiale corresponsione alla ricorrente delle somme dovute in esecuzione del titolo, mentre risultava adempiuta soltanto la statuizione sulle spese del giudizio di cognizione. Ha escluso ostacoli normativi all’esecuzione, essendo stato notificato il titolo esecutivo all’organo competente e risultando ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza n. 198/2024, con le modalità e gli accessori riconosciuti in quel titolo, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. In caso d’inadempimento, ha incaricato il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, di provvedere quale commissario ad acta entro i successivi 60 giorni, anche mediante pagamento in conto sospeso, se necessario. Ha condannato il Ministero a pagare al procuratore antistatario euro 800, oltre IVA e CAP, per le spese del giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza deve pertanto essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza oggetto di ottemperanza, riconoscendo a parte ricorrente la Carta docente, con le modalità indicate in sentenza e con gli accessori ivi riconosciuti.

    L’azione di ottemperanza consente al giudice di dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di eseguire il giudicato e di fissare misure e termini per assicurare l’attuazione della prestazione riconosciuta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    La corresponsione delle dette somme non trova poi alcun ostacolo normativo, essendo stati notificati il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione ed essendo ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).

    Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione, il termine non costituisce più un ostacolo alla corresponsione delle somme dovute in esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Al tempo stesso, il Collegio nomina il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente (o un suo sostituto) affinché ove l’indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni, se del caso, valendosi anche del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, 2° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.

    In caso di persistente inadempimento, il commissario ad acta può provvedere agli adempimenti necessari all’ottemperanza anche avvalendosi del pagamento in conto sospeso previsto dalla norma.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    Con sentenza n 198/2024 del 28 febbraio 2024, il Tribunale di Livorno, Sezione lavoro accertava e dichiarava il diritto di parte ricorrente ad ottenere la carta docente, per l’importo di euro 500,00 annui e per gli anni scolastici meglio specificati in sentenza, oltre a rivalutazione e interessi sulle somme a tale titolo dovute nei limiti previsti dall’art. 22, 36° comma della l. 23 dicembre 1994 n. 724, a decorrere dalla maturazione del diritto e fino alla corresponsione del dovuto;

    Il titolo posto in ottemperanza riconosceva rivalutazione e interessi sulle somme dovute nei limiti previsti dalla norma, dalla maturazione del diritto fino alla corresponsione.

Massime di principio

  • Quando un giudicato che impone all’amministrazione una prestazione pecuniaria o l’attribuzione di un beneficio non risulta integralmente eseguito, e l’amministrazione non dimostra l’avvenuto adempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione del titolo entro un termine determinato.
  • Decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione, tale termine non impedisce la corresponsione delle somme dovute in esecuzione del giudicato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, incaricandolo di provvedere entro un termine successivo in caso di inadempimento dell’amministrazione e prevedendo, ove necessario, il ricorso al pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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