Sentenza del 03/07/2015 n. 6093 - Comm. Trib. Prov. Milano
Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione a mezzo posta - Mancata compilazione della relata - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'invalidità o l'inesistenza della notificazione della cartella perché la relata di notifica non era stata compilata. La contestazione riguardava, in particolare, la possibilità di considerare valida la notificazione eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento in assenza della relata.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, l'agente della riscossione può notificare la cartella mediante invio diretto di una raccomandata con avviso di ricevimento, inserendo l'atto in busta chiusa. La notificazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte della persona abilitata a ricevere l'atto. L'avviso consente di individuare sia la data della notifica sia la qualifica del ricevente; pertanto, la mancata compilazione della relata è irrilevante, poiché le informazioni cui essa è preordinata risultano dall'avviso di ricevimento.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973
La notifica può essere eseguita dall'agente della riscossione anche con invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
La disposizione consente la notificazione diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità della relata di notifica quando l'avviso documenta la consegna, la data e la qualifica del soggetto ricevente.
Massime di principio
- La notificazione della cartella eseguita direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere valida anche senza relata di notifica.
- L'avviso di ricevimento può assolvere la funzione probatoria della relata quando consente di identificare la data della consegna e la persona abilitata a ricevere l'atto.
- Per valutare la validità della notificazione occorre verificare il contenuto e la regolarità dell'avviso di ricevimento, non la sola assenza della relata.
- La mancata compilazione della relata non determina automaticamente l'invalidità della notifica se le informazioni essenziali risultano comunque documentate dall'avviso di ricevimento.
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