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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16535/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era stata condannata per il reato previsto dall'art. 483 c.p., avendo attestato falsamente, in una dichiarazione sostitutiva diretta allo IACP di Agrigento, di aver occupato abusivamente un alloggio popolare dal marzo 2017 quando invece l'occupazione era iniziata successivamente. Il ricorso di appello ha sollevato tre motivi: (1) errore nella indicazione del mese di ingresso dovuto al fatto che la dichiarazione è stata resa nel 2020 (ossia un errore di memoria), con conseguente contestazione della sussistenza del reato; (2) mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; (3) mancato riconoscimento delle circostanze (motivo assorbito).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo nel punto relativo all'art. 131-bis c.p.: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Il primo motivo (errore di datazione) è stato dichiarato inammissibile in quanto già dedotto e valutato in appello; il terzo motivo è stato assorbito. Per il resto il ricorso è stato rigettato, per cui la condanna rimane confermata eccetto per la necessità di nuovo esame sul profilo della particolare tenuità.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Rilevato come norma incriminatrice applicata: il fatto contestato è l'attestazione mendace in dichiarazione sostitutiva (falso ideologico) inerente la data di occupazione dell'immobile.

  • art. 46 d.p.r. n. 445/2000

    Individua la disciplina delle dichiarazioni sostitutive; la sentenza si fonda sulla dichiarazione resa alla pubblica amministrazione (IACP) come fonte dell'attestazione oggetto di falsità.

  • art. 456 d.p.r. n. 445/2000

    Citato nel provvedimento come riferimento alle dichiarazioni sostitutive (forma/sanzioni); il testo della sentenza utilizza la norma per inquadrare la tipologia di atti dichiarativi resi.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ricorda l'onere motivazionale del giudice nel valutare se il fatto presenti i caratteri di particolare tenuità e annulla la decisione di merito per carenza di motivazione specifica circa i profili che avrebbero ostato al riconoscimento della causa di non punibilità.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio in seguito alle modifiche normative (dlgs n.150/2022): la procedura adottata per la trattazione del ricorso è conforme al testo vigente.

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275940 - 01)

    Richiamata per il principio secondo cui il giudice deve motivare sulle modalità di estrinsecazione del comportamento per valutare la gravità, il contrasto con la legge e il bisogno di pena ai fini dell'eventuale riconoscimento della particolare tenuità.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una motivazione specifica e concreta: il giudice deve indicare quali elementi del fatto, della sua gravità, dell'entità del contrasto con la norma e della personalità dell'agente giustificano il riconoscimento o il rigetto della causa.
  • La mera affermazione astratta, priva di esplicitazione degli elementi ostativi, non è sufficiente a negare la particolare tenuità; l'assenza di motivazione adeguata può determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio su quel profilo.
  • L'errore di datazione in una dichiarazione resa a distanza di tempo può essere interpretato come semplice dimenticanza, ma se vi sono accertamenti probatori (es. riscontri delle forze dell'ordine che dimostrano la persistenza dell'occupazione in data diversa) la tesi dell'errore di memoria rischia di essere ritenuta insufficiente.
  • In ipotesi di dichiarazioni sostitutive rilasciate alla pubblica amministrazione, la contestazione del falso richiede valutazione complessiva delle prove (accertamenti di polizia, dichiarazioni di terzi, documenti) e non può essere superata con affermazioni generiche dell'imputato.
  • La decisione di merito può essere annullata parzialmente dalla Cassazione se insufficiente la motivazione su profili rilevanti (es. particolare tenuità), con rinvio per nuovo esame limitato a quegli specifici punti, mentre gli altri profili possono rimanere confermati.

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