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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18604/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

La controversia origina da un’azione di indebito arricchimento proposta da un soggetto che chiedeva il rimborso delle somme sostenute per lavori di ristrutturazione eseguiti su un immobile di proprietà altrui. In primo grado la domanda veniva accolta. In appello, la proprietaria dell’immobile deduceva in via centrale la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, sostenendo che fosse stata eseguita presso un indirizzo diverso dalla propria residenza e/o domicilio e che fosse quindi viziata anche la notificazione compiuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. La Corte di cassazione affronta congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi denuncianti nullità della sentenza per error in procedendo: il primo per violazione dell’art. 160 c.p.c., il secondo per violazione dell’art. 140 c.p.c., entrambi incentrati sull’assunto che la notifica fosse invalida perché eseguita in luogo non corrispondente alla residenza effettiva del destinatario e senza adeguato riscontro anagrafico.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale che aveva escluso la nullità della notificazione e, conseguentemente, confermato la sentenza di primo grado. La Corte ha ribadito che, quando la notifica è eseguita nel luogo indicato nell’atto e nella richiesta di notifica secondo le forme dell’art. 140 c.p.c., si presume che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario; chi contesta la validità della notifica ha l’onere di provare che quel luogo non corrispondeva alla residenza effettiva o comunque alla dimora. Ha inoltre osservato che le risultanze anagrafiche non sono, da sole, prova idonea della nullità, ma solo elemento presuntivo. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato ulteriori circostanze, tra cui la notifica di altro atto allo stesso indirizzo e la consapevole contumacia della destinataria. Il ricorso è stato quindi respinto; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva della parte intimata; è stata inoltre dichiarata la debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    azione di indebito arricchimento

    Richiamato come base sostanziale della domanda originaria di rimborso delle spese sostenute per lavori sull'immobile altrui.

  • art. 160 c.p.c.

    nullità della notificazione

    La nullità della notifica va provata dalla parte che la deduce; la sola difformità rispetto ai dati anagrafici non basta se la notifica è stata eseguita nel luogo indicato e con le forme previste.

  • art. 140 c.p.c.

    notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

    Quando la notifica è compiuta nel luogo indicato dall’atto e nella richiesta di notifica, si presume che lì si trovi la dimora del destinatario; incombe su chi contesta il vizio l’onere di provare il contrario.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    nullità della sentenza per error in procedendo

    Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione denuncianti vizi processuali della decisione impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    specificità prescritta a pena di inammissibilità

    La Corte richiama l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; in difetto, non può svolgere autonoma ricerca del fatto processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    Presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la coincidenza tra il luogo della notifica e quello indicato nell'atto o nella richiesta di notifica fa sorgere una presunzione di validità, perché si presume che in quel luogo vi sia la dimora del destinatario.
  • Chi deduce la nullità della notificazione per esecuzione in luogo diverso dalla residenza effettiva ha l'onere di provare il fatto costitutivo del vizio; la mera produzione di risultanze anagrafiche, di per sé sola, non è sufficiente a dimostrare la nullità.
  • Le risultanze anagrafiche possono avere solo valore indiziario o presuntivo e devono essere valutate insieme agli altri elementi del caso concreto, potendo essere superate da circostanze che evidenzino un collegamento effettivo tra il destinatario e il luogo della notifica.
  • Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali solo nei limiti consentiti dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; se gli atti non sono specificamente indicati e riprodotti, il motivo è inammissibile o comunque non scrutinabile nel merito.
  • La conoscenza del procedimento e una contumacia ritenuta consapevole possono costituire elementi idonei a confermare la validità della notificazione e a escludere che il vizio denunciato abbia concretamente inciso sul diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioni
RamiProcesso civileContratti
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