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Ordinanza

Ordinanza n. 2749/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 27 del 16.02.2026 relativa alla “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” e relativi allegati in parte qua e in particolare dell’art. 6 comma 2 lett. e) e dell’art. 7 comma 7 e in ogni parte contrastante con il diritto e l’interesse di parte ricorrente; - del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” in parte qua ed in particolare dell’art. 2 commi 7 e 8 e in ogni parte contrastante con il diritto e l’interesse di parte ricorrente; e, per l’annullamento, previa sospensione degli effetti di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti; e per l’accertamento e la declaratoria, previa adozione delle più idonee misure cautelari del diritto in capo all’odierno ricorrente Sig. -OMISSIS-, se del caso previa riapertura del termine per presentare la domanda, a presentare la domanda ed essere ammesso ed inserito nelle GPS (Graduatorie Provinciali per la Supplenza) e nelle correlate graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nell’ambito territoriale di Genova per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 nelle classi di concorso A-48 e EEEM FASCIA II di cui all’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 27 del 16.02.2026 e/o in subordine per l’accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni ingiusti subiti e subendi allo stesso arrecati dagli impugnati provvedimenti derivanti dalla illegittima preclusione alla partecipazione alla procedura di inserimento nelle GPS (Graduatorie Provinciali per la Supplenza) e nelle correlate graduatorie di istituto nell’ambio territoriale di Genova per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 nelle classi di concorso A-48 e EEEM FASCIA II e la conseguente condanna al ristoro dei medesimi da parte dell’Amministrazione.

Giustizia amministrativa202604780

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 27 del 16 febbraio 2026 sulle procedure di aggiornamento e rinnovo delle GPS e delle graduatorie di istituto, nonché d.P.R. n. 487 del 1994 in parte qua

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a graduatoria)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, l'ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, relativa all'aggiornamento e al rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze del personale docente ed educativo, con particolare riferimento all'art. 6, comma 2, lettera e), e all'art. 7, comma 7, nonché il d.P.R. n. 487 del 1994, in particolare l'art. 2, commi 7 e 8. Ha inoltre impugnato gli atti presupposti, connessi e conseguenti. La domanda sostanziale era volta ad accertare il diritto, eventualmente previa riapertura del termine, a presentare la domanda e a essere ammesso e inserito nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto dell'ambito territoriale di Genova, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, nelle classi di concorso A-48 ed EEEM, fascia II, oppure, in subordine, a ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla preclusione alla partecipazione. Il ricorso prospettava anche profili di legittimità costituzionale. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, ma ha giudicato necessario un approfondimento nel merito delle questioni sollevate, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale, e della natura generale del d.P.R. n. 487 del 1994 impugnato. Ha quindi ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l'efficacia degli atti impugnati. L'istanza cautelare è stata pertanto accolta soltanto ai fini della sollecita fissazione del merito; l'udienza pubblica è stata fissata al 25 novembre 2026. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 55 c.p.a. e, specificamente, il comma 10.

    Il giudice può accordare tutela cautelare anche mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito, senza sospendere l'efficacia degli atti impugnati.

  • art. 2, commi 7 e 8, d.P.R. n. 487/1994

    Disposizioni regolamentari impugnate in parte qua; l'ordinanza non ne definisce la legittimità.

  • art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. n. 124/1999

    Norme richiamate dall'ordinanza ministeriale quale base della disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze; il provvedimento non ne offre una specifica interpretazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in sede cautelare richiedono un approfondimento proprio della fase di merito, anche per la presenza di profili di legittimità costituzionale o per la natura generale dell'atto presupposto impugnato, il giudice può non sospendere l'efficacia degli atti e tutelare provvisoriamente le esigenze della parte mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito.
  • La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una forma di tutela cautelare idonea a definire provvisoriamente la controversia senza anticipare la valutazione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPersonale scolasticoTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareQuestione di legittimità costituzionale

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