Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27323/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo dell'ordinanza Cass. n. 17071/2024 mediante l'espunzione della parola "società", lasciando fermo il resto. È stata inoltre demandata alla Cancelleria l'esecuzione degli adempimenti conseguenti, richiamando gli artt. 288, secondo comma, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parti private)

La controversia

Gli originari ricorrenti in cassazione hanno presentato istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. avverso il dispositivo dell'ordinanza n. 17071/2024. Essi hanno dedotto che, nel capo relativo alle spese del giudizio di cassazione, la parte soccombente era stata indicata erroneamente come "società" anziché come la persona fisica Viviana Bagnasco. La Corte ha verificato che il dispositivo effettivamente poneva le spese a carico della ricorrente, ma conteneva l'erronea qualificazione soggettiva della parte, e ha quindi ritenuto fondata l'istanza limitatamente alla correzione della denominazione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la proposizione dell'istanza di correzione di errore materiale avverso il provvedimento di legittimità.

  • art. 288, 2° comma ultimo inciso, c.p.c.

    richiamato per gli adempimenti di correzione materiale del provvedimento.

  • art. 196-quinquies, 5° comma, disp. att. c.p.c.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto nel dispositivo di un provvedimento di legittimità, quando sia agevolmente individuabile e non incida sulla sostanza della decisione, può essere corretto con il rimedio della correzione ex art. 391-bis c.p.c.
  • La correzione di errore materiale può riguardare anche l'erronea indicazione della qualità soggettiva della parte condannata alle spese, quando dal contesto del provvedimento risulti chiaramente l'effettiva identità del soggetto onerato.
  • La correzione lascia fermo il contenuto sostanziale della decisione e opera solo sulla parte meramente materiale o grafica del dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.